Non si può contestare la sottoscrizione dell'altro contraente ma solo la propria
Sul disconoscimento della firma apposta da controparte sul contratto e illeggibilità della sottoscrizione. La produzione in giudizio del contratto sana i difetti di sottoscrizione. Corte di Cassazione Sentenza n. 23669/15

Finisce avanti la Corte di Cassazione, che decide con sentenza n. 23669 del 19 novembre 2015, lo strano caso che vedeva promuoversi in giudizio l'esecuzione ex art 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita e dove parte convenuta si difendeva contestando l'autenticità non della propria sottoscrizione ma di quella di controparte, di parte attrice.
Chiedeva, infatti, parte convenuta che venisse dichiarato nullo il contratto preliminare di vendita de quo perché la sottoscrizione apposta in calce a tale contratto non corrispondeva a quella dell'attrice ed in ogni caso si trattava di firma illeggibile e quindi non riconducibile alla persona della stessa attrice.
La Corte di Cassazione nell'affrontare il caso richiama preliminarmente il principio giurisprudenziale secondo il quale "la produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l’aveva sottoscritta (ma lo stesso può essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti".
La produzione in giudizio, pertanto, di un contratto che contiene la propria firma - la firma della parte che lo produce - sana definitivamente ogni dubbio sulla irregolarità dell'apposizione. Non solo. Controparte non ha la possibilità, afferma la Suprema Corte, di contestare la sottoscrizione altrui.
E motiva come segue: " ... nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte seppure non leggibile e, comunque, nel caso di specie, la produzione della scrittura di cui si dice nel giudizio da parte della persona indicata nel corpo della scrittura e la cui sottoscrizione era illeggibile, aveva perfezionato, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto".
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 23669 del 19 novembre 2015:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.V., con atto di citazione del 2 aprile 2004, conveniva davanti al Tribunale di Sondrio, B.R. ed premesso che in data 25 febbraio 2003 le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un immobile siti in Comune di Teglia, che in data 4 maggio 2003 la stessa attrice era stata immessa nel possesso dell’immobile ed aveva provveduto alle volture delle utenze domestiche e del pagamento delle quote condominali, che la sig.ra B., promittente venditrice, nonostante più volte sollecitata non provvedeva a convocare la promissaria acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo. La promissaria acquirente aveva inviato una formale convocazione senza esito positivo. L’attrice aveva già versato la somma di Euro 35.164,57 ed in giudizio offriva formalmente di pagare il saldo del prezzo pattuito; chiedeva che venisse pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., che tenesse luogo al contratto definitivo non concluso.
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