Notifica del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A
Nulla la notifica del ricorso per cassazione all'Avvocatura Distrettuale, Ordinanza Sezioni Unite n. 608 del 15/01/2015

Con Ordinanza interlocutoria n. 608 del 14/01/2015 le Sezioni Unite, intervengono a dirimere un contrasto giurisprudenziale che si era manifestato in ordine alla notifica del ricorso per cassazione effettuato alla P.A.
Il contrasto riguardava gli effetti della notifica effettuata all'Avvocatura Distrettuale invece che quella generale dello Stato.
Le Sezioni Unite, ribadendo l’orientamento che si era affermato come maggioritario, affermano che in caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla, e non inesistente, la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima.
Di seguito il testo dell'Ordinanza n. 608 del 14/01/2015:
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
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