Nuova Circolare Ministeriale per il C.U. nella opposizione a decreto ingiuntivo
Nuova Circolare Ministeriale del 10/11/2015 per il Contributo Unificato nella opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha pubblicato una Nota a Chiarimento titolata "Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Riscossione del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale" al fine di dirimere dubbi interpretativi che erano stati segnalati, a fronte di diverse prassi che si stavano formando in diversi circondari.
La Circolare (per la lettura del testo integrale rinviamo a questa Pagina) ha il merito di fare per la prima volta chiarezza su un punto fondamentale: la "copertura" del rimanente 50% del contributo unificato non pagato con il deposito del ricorso monitorio compete alla parte che per prima si costituisce in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (ex art 14 comma 3 T.U. Spese Giustizia) e rimane sempre e comunque pari al 50%, mentre per la riconvenzionale si dovrà fare riferimento all'eventuale maggior valore di questa - non sommato al valore del decreto ingiuntivo.
Si legge nella Circolare che "la parte opponente sarà tenuta al versamento del contributo unificato di importo:
a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall'applicazione dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato", vale a dire che pur in presenza di riconvenzionale nulla di più (rispetto al 50% mancante alla procedura monitoria) sarà dovuto se il valore della riconvenzionale rientri - ai fini del pagamento del contriburto unificato - nello scaglione del ricorso monitorio. " ... al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato", viene, infatti specificato nella Circolare non vi è "... alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori", vale a dire il valore del ricorso monitorio e quello della riconvenzionale.
La Circolare continua con il secondo caso, vale a dire il pagamento di un contributo unificato:
"b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit, in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di pagamento integrativo art 14 comma 3 prima parte".
Al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato deve farsi riferimento a quella maggiore tra l'importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nella opposizione a decreto ingiuntivo senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori.