Offendere in una missiva diretta a persona terza pare non costituire reato. Cass. 34178/15
Offese contenute in una lettera. Sui caratteri distintivi della diffamazione e dell'ingiuria in una sentenza della Corte di Cassazione (Sent n. 34178/15)

Nel caso di specie Tizio scriveva al proprio avvocato asserendo che Caio era - riassumiamo - un povero diavolo, ignorante, minus habent, ladro ed evasore. Il contenuto della lettera veniva rivelato a Caio il quale prontamente notiziava la Procura compente la quale, a sua volta, instaurava una accusa per diffamazione contro Tizio.
Il Giudice di pace condannava Tizio e analogamente il Tribunale adito in sede di appello confermava la condanna per diffamazione.
La Corte di Cassazione non concorda e accoglie il ricorso, con Sentenza n. 34178 depositata il 05/08/2015.
Il ricorrente aveva ritenuto che per integrare il reato di cui all'art. 595 c.p. doveva aversi riguardo alla necessità della diffusione delle offese alla altrui reputazione mediante comunicazione con più persone mentre nel caso di specie la comunicazione scritta era inviata in busta chiusa al proprio avvocato. Il giudice del merito aveva ritenuto che l'elemendo della diffusione a due o più persone era da ritenersi integrato in ogni caso stante "la consuetudine di fare ricorso al parere di colleghi per assumere le iniziative più opportune".
La Corte di Cassazione confermando che "indicare un soggetto come un "povero diaviolo", che si impadronisce "impunemente di un reliquato comunale", compie evasione d'imposta ed è un "minus habens", è condotta offensiva dell'onore e del decoro del soggetto passivo", asserisce, tuttavia, che " ... il primo motivo di ricorso, con il quale il C. svolge censure in merito alla configurabilità nella fattispecie in esame del delitto di cui all'art. 595 c.p., per mancanza dell'elemento oggettivo della "comunicazione con più persone" merita accoglimento", a nulla rilevando la considerazione del Tribunale circa la consuetudine di far vedere le comunicazioni ai colleghi all'interno dello studio legale. Aggiunge, inoltre, che Tizio " ... nella missiva indirizzata all'avv. P. non ha espressamente manifestato la volontà che il contenuto della lettera venisse divulgato ad altri".
Il reato di diffamazione, pertanto, non sussiste.
Copia della lettera era, tuttavia, stata inviata direttamente anche alla persona offesa. In tal caso, afferma la S.C., "l'avvenuta trasmissione della missiva contenente le espressioni offensive al difensore della p.o. nonchè al B. medesimo per conoscenza, sebbene inidonea ad integrare il delitto di diffamazione, è tuttavia idonea ad integrare quello di ingiuria".
La sentenza lascia una sensazione di incompletezza laddove se ne può ricavare, a contrario, che se Tizio non avesse spedito la lettera anche a Caio, le offese - dichiarate tali con sentenza - allo stesso Caio solamente manifestate in una lettera al difensore, persona terza, non avrebbero integrato alcun reato.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione penale Sentenza n. 34178 del 05/08/2015:
Svolgimento del processo
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