Per la Cassazione un fatto non di lieve entità non può neppure considerarsi di particolare tenuità

Prime applicazioni del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 della particolare tenuita' del fatto. Nota a Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 27246 depositata il 30/06/2015

- di Avv. Francesca Fioretti
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Per la Cassazione un fatto non di lieve entità non può neppure considerarsi di particolare tenuità

Con la sentenza in commento la Suprema Corte fornisce un’importante interpretazione concernente i limiti applicativi e la compatibilità rispetto alle circostanze del reato della nuova disciplina della particolare tenuità del fatto, introdotta recentemente con il D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Il nuovo articolo 131-bis c.p. prevede che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

L’applicazione pratica della nuova disciplina, tuttavia, risulta di non facile attuazione, sia in relazione alla discrezionalità – solo in linea di massima normativamente orientata – del giudicante, sia perché la legge non ha regolato determinati profili di coordinamento con altri istituti, quali, come nel caso esaminato dalla Corte, le circostanze del reato.

L’art. 131-bis, infatti, prende in considerazione la ricorrenza delle circostanze solo al fine della determinazione della pena, da considerare quale limite edittale entro il quale è possibile applicare la particolare tenuità del fatto e non anche ai fini della compatibilità tra determinate circostanze e l’istituto medesimo.

Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità riguarda il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bergamo, con la quale l’imputato veniva condannato per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con uno dei tre motivi di gravame, il ricorrente lamenta il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto, asserendo di aver tenuto una condotta in cui non si ravvisava una particolare capacità criminale. Con motivo aggiunto, fatto pervenire in data posteriore al deposito del ricorso, l’imputato chiedeva, altresì, che, in subordine rispetto alle richieste principali, la Corte dichiarasse la non punibilità in ordine al reato ascritto per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p.

I Giudici della prima sezione hanno preliminarmente ritenuto ammissibile la proposizione del motivo nuovo da parte del ricorrente, giacché trattasi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in appello in quanto ius superveniens, anche alla luce della pronuncia n. 15449 dell’8.4.2015, con la quale la stessa Corte aveva stabilito la proponibilità, anche in sede di legittimità, della richiesta di applicazione della nuova causa di non punibilità, in relazione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della novella.

La richiesta di annullamento della sentenza impugnata, tuttavia, viene ritenuta manifestamente infondata.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante del caso di lieve entità, prevista dalla legge speciale in materia di armi. Tale accertamento del giudice di merito esclude conseguentemente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, “in quanto la relativa previsione presuppone (nel concorso del requisito ulteriore della non abitualità del comportamento) che per la esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., l’offesa sia di particolare tenuità”.

A tal proposito la Corte, richiamando un proprio consolidato indirizzo, specifica che anche in tema di concorso tra i delitti di detenzione illegale di arma comune da sparo e di ricettazione della stessa arma, vi è compatibilità tra il riconoscimento della attenuante di lieve entità, di cui all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, e l’ulteriore circostanza della particolare tenuità, ex art. 648, comma 2, c.p., atteso che un fatto particolarmente tenue è caratterizzato da un minore disvalore rispetto a quello di lieve entità.

Pertanto, la massima espressa dalla Cassazione è che uno stesso fatto può essere di lieve entità e non essere, al contempo, particolarmente tenue, da’altro canto, per converso, se un fatto non è di lieve entità, non deve considerarsi di particolare tenuità.

 

Avv. Francesca Fioretti

 

Di seguito il testo della Sentenza Corte Cassazione penale Sez. I n. 27246 del 30 giugno 2015:

 

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Oscar C., sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

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