Revoca del decreto ingiuntivo e spese del giudizio di opposizione
Il regime delle spese di lite nel caso di revoca del decreto ingiuntivo ma con il riconoscimento parziale del credito azionato. Cass. n. 9587/2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9587 del 12 Maggio 2015, si è espressa sul regime delle spese di lite e sul correlato principio della soccombenza nel caso in cui, a seguito di una opposizione a decreto ingiuntivo, la corte dell'opposizione dichiari la revoca del decreto ingiuntivo ma riconosca la sussistenza parziale del credito azionato con lo stesso decreto per ingiunzione.
Nel caso di specie la corte del merito aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva condannato l'ingiungente alle spese di lite.
La Suprema Corte non ritiene che detta condatta sia conforme ai principi che reggono la materia, e afferma: "... rileva allora questa Corte che l'appellante, che si è vista riconoscere come dovuta una parte - sia pure modesta - delle somme reclamate, non può considerarsi, in base ad una considerazione complessiva dell'esito della lite (unica a rilevare, per giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass. 20 marzo 2014, n. 6522; Cass., ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 agosto 2010, n. 18837), come soccombente. E la conclusione non può mutare in caso di giudizio iniziato mediante decreto ingiuntivo (Cass. 9 agosto 2007, n. 17469), attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto".
In sostanza si dovrà tenere in considerazione la non totale soccombenza nel caso in cui parte ingiungente veda comunque riconoscere, seppur in misura minima, un proprio diritto di credito.
La Corte di Cassazione esprime, infine, il seguente principio di diritto:
"poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in - quand'anche minima - parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronunzia che questo conclude, sebbene impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme qualificate appunto come effettivamente dovute."
Di seguito il testo di Corte Cassazione sentenza n. 9587 del 12/05/2015:
Svolgimento del processo
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