Sulla mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo ora anche la Cassazione
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione. La Corte di Cassazione individua nella parte opponente il soggetto avente l'onere di introdurre la procedura di mediazione (Sent. 24629/15)

Interviene anche la Corte di Cassazione sulla procedura della mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, in verità con una corta motivazione che riguarda uno dei tanti aspetti discussi sul tema dalle corti di merito: la Corte di Cassazione, con sentenza 24629 del 03 Dicembre 2015 indica nell'opponente la parte avente l'onere di introdurre la procedura di mediazione.
Avevamo dato in questo sito evidenza ad un provvedimento del Tribunale di Firenze (Sentenza del 09/06/2015) sulla classificazione del termine assegnato dal giudicante per l'inizio della mediazione (perentorio e non ordinatorio) e del provvedimento del Tribunale di Chieti (Sentenza dello 08/09/2015) sulle conseguenze del mancato esperimento del procedimento di mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Premesso lo scopo deflattivo del contenzioso proprio dell'istituto della mediazione, la Suprema Corte, con la sentenza qui sotto riportata, evidenzia come la parte attrice sostanziale, vale a dire il ricorrente del monitorio, abbia già adottato una procedura deflattiva del contenzioso, affermando "Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo".
Con la logica conseguenza, continua la corte, che è "opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga".
Ma la Corte individua anche la conseguenza della mancata proposizione della domanda di mediazione affermando: " ... l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. ". Il decreto ingiuntivo diverrà, pertanto definitivo.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Civ. Sez. 3 Sentenza 24629 depositata il 03/12/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La A. srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 16.5.2013 con la quale la Corte d'Appello di Torino - in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della B. srl per il pagamento di canoni di locazione - aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28 del 2010.
Resiste con controricorso la B. srl.
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