Sulla modifica della domanda ex art. 2932 c.c. in corso di causa intervengono le SS.UU.
I limiti della modifica della domanda nella memoria ex art. 183 n. 1) cod. proc. civ. - fra petitum e causa petendi, emendatio ovvero mutatio libelli - secondo le Sezioni Unite (Sentenza 12310/2015)

La Corte di Cassazione interviene a Sezioni Unite (Sentenza n. 12310 del 15/06/2015) per dirimere un contrasto evidenziatosi in ordine al concreto significato da attribuire alla previsione del codice di procedura civile (all'art. 183) laddove si concede la possibilità di depositare memoria (la prima memoria del 183) per la modifica della domanda.
Il sesto comma dell'art. 183 c.p.c. prescrive, infatti
"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;"
E' principio comune che la domanda proposta in causa non possa essere "sostituita" da nuova domanda, distinguendosi in questi casi la modifica del petitum dalla causa petendi, e se il passaggio dall'una all'altra delle domande costituisca emendatio libelli ovvero mutatio libelli.
Secondo Corte di Cassazione sent. n° 7524/2005 "Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere".
Nel caso concreto la domanda riguardava la possibilità, in ambito di richiesta giudiziale ex art 2932 c.c., di passare dalla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre alla domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo del contratto.
Questione che aveva dato spazio ad un contrasto giurisprudenziale che, ricordano le Sezioni Unite, già era stato una "volta composto dalle sezioni unite di questa Corte poco meno di venti anni fa".
Tentando di descrivere l'ambito dei principi normativi che regolano la materia, la S.C. afferma che " ... in linea generale, la giurisprudenza in materia sembra finora univoca e tetragona nell'affermare il principio secondo i quale sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide nè sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) nè sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo".
La Suprema Corte, tuttavia, realizza da sè la portata estremamente innovativa dell'ammissibilità della domanda nuova e nel tentativo di identificare un costrutto solido e poggiante sui principi conosciuti critica la aprioristica nozione che tutti abbiamo imparato con queste parole: "Prima di procedere però alla diretta ricognizione della struttura e della portata precettiva dell'art. 183 c.p.c., con riguardo all'ampiezza della ivi prevista ammissibilità della modifica di domande, eccezioni e conclusioni, è però indispensabile innanzitutto "resettare" le pre-cognizioni in materia e sgombrare il campo di analisi da preconcetti e suggestioni - linguistiche prima ancora che giuridiche - soprattutto con riguardo ad espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato". E poi " ... Il principio (finora, come rilevato, apparentemente indiscusso nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità) secondo il quale è inammissibile ogni modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e/o sulla causa petendi prende le mosse dalla corretta considerazione iniziale secondo la quale, ad ogni finalità giuridicamente rilevante (ad esempio la litispendenza, l'individuazione dell'ambito del giudicato), i momenti identificativi della domanda sono rappresentati dai tre elementi delle personae (sotto il profilo soggettivo), del petitum e della causa petendi (sotto il profilo oggettivo)".
Secondo la Corte, "l'identificazione delle c.d. domande "modificate" si presenta ... ardua, soprattutto ove si intendesse mantenersi fedeli ai principio generale - esplicitato o presupposto da tutta la giurisprudenza finora esaminata - secondo il quale sono domande nuove vietate quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo della domanda originaria (cioè petitum e causa petendi)", ricordando anche che la norma in esame, l'art. 183 n. 1) non prevede limiti nè qualitativi nè quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della norma suddetta è dato riscontrare un (esplicito o implicito) divieto di modificazione - in tutto o in parte - di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda.
Una interpretazione troppo restrittiva non è auspicabile, secondo la Corte, essendo preferibile concedere alla difesa della parte la possibilità di una correzione di "tiro" nella formulazione della modificazione della domanda che permetta alla parte di continuare il giudizio in corso ed evitare di dover promuovere un diverso procedimento per recuperare l'oggetto del contenzioso rimasto fuori dall'originaria domanda, e ciò nel pieno rispetto dei principi di conservazione degli atti e di economia processuale.
Ma è chiaro che ancora non risulta chiarito l'ambito della possibile modificazione della domanda. La Corte aggiunge nuove elementi nel ragionamento affermando: "la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa; la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove; la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c., laddove prevede che il giudice, su richiesta delle parti, concede una serie di termini prederminati, anche in ipotesi di mera precisazione ovvero di modificazione intesa nei più ristretti limiti finora ammessi in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità". Tutto ciò per dire che si deve essere "compensivi" nell'ampliamento della domanda da parte della difesa delle parti in causa.
In sostanza la sentenza in questione rivede la rigidità della stretta ortodossia processuale in ordine al divieto di proporre domanda nuova andando a identificare un concetto di "modifica" più ampio rispetto al passato.
Non solo, la Corte si spinge a formulare un invito ai giudicanti affinché aderiscano alla nuova indicazione, con queste parole: "la previsione costituzionale di un processo "giusto" impone a giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralascia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale".
A conclusione le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto:
"La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo".
Di seguito il testo di Corte Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza n. 12310 del 15/06/2015:
Svolgimento del processo
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