Ultima riforma della giustizia civile: esecuzioni, procedure concorsuali, processo telematico

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 27/06/2015, n. 83 di riforma della giustizia in materia fallimentare, esecuzione forzata e processo civile telematico.

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Ultima riforma della giustizia civile: esecuzioni, procedure concorsuali, processo telematico

Con la Gazzetta Ufficiale 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto Legge n° 83 del 27 giugno 2015 titolato "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

Veramente molte le novità in tre principali settori del diritto:

a) le procedure concorsuali;

b) l'espropriazione forzata;

c) processo civile telematico.

Aggiungendosi, poi, in due articoli finali la proroga dell'entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico, spostata dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2016, e la previsione di assunzione di 2.000 unità di personale amministrativo da inserire nell'amministrazione giudiziaria.

Al di fuori di queste tre categorie, infine, da segnalare la previsione di tenuta informatica dell'Albo dei consulenti tecnici, dei custodi e dei soggetti disponibili all'incarico di vendita. L'iscrizione avverrà solamente con modalità telematiche. Un decreto stabilità le modalità tecniche di tutto ciò.

 

Vediamo, solo per accenni, stante la vasta portata delle novità, i punti salienti della nuova normativa.

 

A) LE PROCEDURE CONCORSUALI

Concordato preventivo:

- Finanziamenti all'impresa in concordato: il debitore che  presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo potrà continuare a chiedere finanziamenti che saranno inseriti fra i prededucibili nella procedura concorsuale che si aprirà. Ciò permetterà all'impresa di continuare nell'attività nonostante la crisi in atto;

- Offerte Concorrenti: introdotto l'art. 163-bis titolato "Offerte  concorrenti". Si da la possibilità non solo al debitore ma anche a terzi di acquisite beni aziendali oppure di acquisire l'intera azienda o rami della stessa. In un'ottica di accelerazione della chiusura dello stato di crisi la nuova normativa prevede che "l'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione".

- Proposte Concorrenti: quando il piano di concordato preventivo presentato dall'imprenditore non prevede il pagamento di almeno il 25% dei chirografari, i creditori stessi (che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti) possono predisporre e proporre al Tribunale un piano concorrente se migliorativo.

- Sospensione o scioglimento dei contratti in corso: il debitore con il deposito della domanda di concordato può chiedere di essere autorizzato a "sciogliersi" dai contratti in corso di esecuzione, oppure può ottenere la sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni. Secondo nuova normativa "Lo  scioglimento o la  sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente". In caso si tratti di contratto di leasing, il bene andrà restituito ma il locatore dovrà restituire le maggiori somme percepite in caso di vendita a terzi o di altra locazione.

 

Fallimento:

- Curatore Fallimentare: cambiano in parte i requisiti per poter diventare curatore fallimentare. Non  potrà essere nominato curatore fallimentare chi abbia svolto l'incarico di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo  debitore. Analogamente il divieto vale per i colleghi dell'associazione professionale del primo. E' previsto infine che "Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine".

- Registro nazionale dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali: in una auspicata ottica di trasparenza è prevista la formazione di un registro, consultabile dal pubblico, tenuto dal Ministero della Giustizia dove saranno inseriti i nominativi degli incaricati e le dimensioni (esposte in attività e passività) dell'incarico stesso.

- Termine per la liquidazione dell'attivo: entro due anni dovrà essere conclusa la fase della liquidazione dell'attivo. Il mancato rispetto dei termini può comportare la revoca dell'incarico.

- Cause in corso: la chiusura del fallimento non sarà più impedita dalla pendenza di  giudizi, rispetto ai quali il curatore, ora, puo' mantenere la legittimazione processuale. Il giudice delegato e il curatore restano in carica solamente ai fini della prosecuzione del giudizio.

- Vendita dei beni: così come si vedrà per le procedure esecutive, anche nella vendita dei beni del fallimento il pagamento potrà essere retaizzato.

 

Accordi di ristrutturazione di debiti:

- Debiti con banche e intermediari finanziari: quando il debito dell'impresa sia in una misura superiore al 50% verso banche e intermediari finanziari si apre la possibilità concessa dal nuovo articolo 182-septies. L'accordo potrà individuare una o piu' categorie tra i creditori omogenei. L'accordo per la moratoria del debito raggiunto con parte delle banche potrà essere esteso anche a coloro che non hanno aderito allo stesso.

 

B) L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Esecuzione in genere:

- Revocatoria Semplificata: così è già stato denominato il nuovo istituto. La vendita del bene o la costituzione di un vincolo di qualsiasi genere non potrà avere effetto nei confronti del creditore che trascriva un pignoramento entro l'anno; analogamente per il creditore che entro l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervenga nell'esecuzione da altri promossa. Si tratta di un nuovo istituto di rilevante portata che avrà lo scopo di eliminare tutti quei tentativi tesi a far "scivolare" il patrimonio del debitore fuori dalla portata del creditore, pena, altrimenti, per quest'ultimo l'onere dell'avvio di una lunga causa di revocatoria ordinaria. Il terzo potrà sempre, tuttavia, far valere i propri deritti con il mezzo della opposizione all'esecuzione.

- Requisiti dell'atto di Precetto: dovrà inserirsi nell'atto di precetto il seguente avviso al debitore: "il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal  giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con  i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore".

- Pubblicità delle vendite: previste nuovi strumenti pubblicitari per le vendite, compresa un'area speciale del sito del ministero della giustizia denominata "portale delle vendite pubbliche".

- Efficacia del pignoramento: attenzione! Si prevede che la durata dell'efficacia del pignoramento venga dimezzata, da 90 a 45 giorni.

- Pagamento rateizzato nella vendita forzata: si potrà ottenere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Con il rischio che il mancato pagamento di una rata porti alla risoluzione totale della vendita e l'incameramento, a titolo di penale, di quanto incassato.

- Chiusura dell'esecuzione senza vendita: effettuati tre tentativi di vendita senza esito positivo, in assenza di altre istanze, il giudice potrà chiudere la procedura esecutiva.

- Ricerca Telematica: la possibilità di accesso alle banche dati è permessa in attesa dell'emanazione del decreto. Prevista l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena  funzionalità delle strutture tecnologiche.

- Portale vendite: istituito un portale delle vendite pubbliche che costerà al creditore € 100,00 per ogni lotto, adeguato all'indice ISTAT ogni tre anni.

 

Esecuzione presso terzi:

- Pignorabilità pensioni: non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La rimanente parte è pignorabile nella misura del quinto.

- Pensioni e stipendi accumulati in banca: per i depositi già formati, quindi anteriormente al pignoramento, verranno pignorati nella misura eccedente il triplo dell'assegno sociale. Per quelle successive torna la solita norma del quinto della differenza dell'assegno sociale così come quantificato nei commi precedenti.

- Trattenuta del terzo: le regole che iimpongono al terzo debitore di trattenere le somme pignorate si adeguano a quanto sopra riportato, cancellando la norma che prendeva a riferimento la somma del credito precettato aumentata della metà.

 

Esecuzione immobiliare:

- Conversione del pignoramento immobiliare: portata da 18 a 36 mesi la durata della rateizzazione per la conversione del pignoramento di immobili.

- Stima dell'immobile: cancellato l'obsoleto riferimento alle rendite catastali adeguandosi con la nuova normativa la prassi segita da tutti i tribunali. Il valore è quello di mercato determinato dal perito nominato.

- Termine per il deposito della documentazione ipocatastale: Attenzione! Ridotto della metà (da 120 giorni a 60 giorni) il termine per il deposito della documentazione di cui all'art- 567 c.p.c.

- Vendita: la vendita all'incanto viene considerata una scelta residua. Offerte di acquisto pari al valore dell'immobile vengono subito accettate. A parità di prezzo offerto viene accolta l'offerta depositata per prima. L'offerta inferiore al prezzo di stima ma non di un quarto verrà accettata, in mancanza di altre offerte, se il giudice ritiene che una nuova vendita non possa portare a maggior vantaggio. Se non raggiunto il prezzo di stima e in presenza di più offerte, il giudice se ritiene che una nuova asta non possa portare a maggiore entrata assegna al miglior offerente. E non è solo il prezzo a determinare la migliore offerta. La nuova normativa prescrive, infatti, "Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro  elemento utile indicato nell'offerta stessa".

- Assegnazione: l'assegnazione verrà effettuata dopo il secondo tentativo di vendita.

- Pubblicità: Attenzione! Se non viene effettuata la prescritta pubblicità della vendita nei termini il processo esecutivo si estingue.

 

C) PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- Deposito costituzione: immediatamente in vigore per i Tribunali e dal 30 giugno 2015 per le Corti d'Appello, la possibilità (e non obbligatorietà) di costituzione delle parti (attore, convenuto e terzi) mediante deposito telematico dell'atto costitutivo e dei documenti a corredo. Si tratta di una facoltà ma una volta scelta diventa definitiva: secondo la norma, infatti, "In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità".

- copie degli atti notificati: previsto un generico potere del difensore di autenticare l'atto notificato, sia che esso sia analogico che digitale. In realtà tale potere viene riconosciuto a "Il difensore, il dipendente di cui si  avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale". L'attestazione di conformità di copia analogica " è apposta in calce o a margine della copia o su foglio  separato,  che  sia  però congiunto materialmente alla medesima". L'attestazione di conformità di copia informatica è apposta sul medesimo documento sia direttamente che in foglio separato che, tuttavia, deve essere allegato al messaggio di posta certificata che contiene il documento.  Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

 

[[ Vedi anche il testo del D.L. 83/15 convertito in Legge 132/2015
con breve commento alle modifiche in sede di conversione
]]

 

Di seguito il testo del Decreto Legge del 27 giugno 2015, n. 83:

 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
 

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