Uso del patronimico e tutela del marchio in una sentenza della Cassazione

Nella tutela del marchio l'uso del patronimico coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non e' conforme alla correttezza professionale. Cass 3806/2015

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Uso del patronimico e tutela del marchio in una sentenza della Cassazione

Il caso classico dell'utilizzo del nome e cognome proprio nella propria azienda che si scontra con analogo patronimico inserito in un marchio famoso di rilevanza nazionale e internazionale.

In un caso del genere quanto rileva la eventuale sovrapposizione (o non sovrapposizione) delle classi merceologiche. Quanto rileva, infine, la distinzione grafica rispetto al mero tenore letterale del nome.

Sulla fattispecie si è espressa la Corte di Cassazione con Sentenza depositata il 25/02/2015 n. 3806.

La Suprema Corte riassume l'oggetto della disamina nel seguente modo:

"a) se la limitazione dei diritti di marchio di impresa registrato possa essere applicata solo in relazione all'uso, nell'attività economica, di nome e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo anche riguardo all'uso di denominazioni o ragioni sociali di società (ed in particolare il diritto di uso dell'attività economica del "loro nome e indirizzo", sia applicabile anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto contengano il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare);
b) se la liceità dell'uso da parte del terzo del proprio nome, che collida con un anteriore marchio registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi del terzo;
c) se l'inserimento del marchio forte altrui nella propria denominazione sociale e nel proprio marchio complesso di fatto possa considerarsi oppure no legittimo, sotto il profilo sia della tutela del marchio registrato, sia della correttezza professionale
".

La Corte di Cassazione, a conclusione di una articolata quanto esauriente argomentazione esprime i seguenti principi di diritto:


- Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, nè come marchio nè come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri;

- L'inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

 


Di seguito il testo di Corte Cassazione Sentenza 25/02/2015 n. 3806:

 

Svolgimento del processo

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