Valore della lite nella opposizione agli atti esecutivi: Cass 2858/2015

Liquidazione delle spese processuali nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Individuazione del valore della causa. Cassazione 2858/2015

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Valore della lite nella opposizione agli atti esecutivi: Cass 2858/2015

Può capitare che un'opposizione agli atti esecutivi venga promossa per un importo non corrispondente all'intero valore dell'esecuzione stessa. Nella liquidazione delle spese legali del giudizio di opposizione come si dovrà regolare il giudicante?

A questo quesito ha risposto la Corte di Cassazione con un recente sentenza (n° 2858 del 13/02/2015). Nel caso di specie l'opposizione era stata promossa avverso il provvedimento di assegnazione.

Secondo la Corte "non è corretto l'assunto della parte resistente secondo cui il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi sarebbe determinato, nel caso di specie, dall'importo del credito complessivamente indicato nell'atto di precetto, ... ".

E continua affermando: "Va, infatti, richiamato il principio, per il quale in tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione, avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta (cfr. Cass. n. 12354/06, n. 6186/09, n. 1360/14, che dettano ulteriori criteri, a carattere via via residuale, non rilevanti nel caso di specie, in cui va applicato il criterio principale)".

Il valore pertanto va determinato in relazione agli effetti economici dell'accoglimento o meno dell'opposizione agli atti esecutivi.

Conclude la S.C. affermando: "Il criterio appena enunciato consente di trarre il corollario che in tema di liquidazione delle spese del giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., va determinato avendo riguardo al valore del credito assegnato, qualora la contestazione investa in toto l'assegnazione, poichè gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione non possono che coincidere col valore del credito che il debitore esecutato conserva in caso di accoglimento dell'opposizione o perde definitivamente in caso di rigetto dell'opposizione".

 

Di seguito il testo della Sentenza n. 2858 del 13/02/2015 della Corte di Cassazione:

 

Svolgimento del processo

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