Videoriprese eseguite con videocamere installate da privati: prova atipica utilizzabile in giudizio

Il video raccolto casualmente con videocamera privata installata a tutela della proprieta' puo' essere utilizzato quale prova atipica (Cass. Pen., Sez. II, 19/05/2015, n. 22093).

Videoriprese eseguite con videocamere installate da privati: prova atipica utilizzabile in giudizio

«In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti».

Così la Sezione II della Cassazione con sentenza del 19/05/2015 n. 22093 in merito alle captazioni avvenute per mezzo di videocamere installate dai privati, confermando pedissequamente quanto enunciato precedentemente1.

Per la Suprema Corte la videoripresa, dunque la captazione di atti e immagini, eseguita da privati ad opera di telecamere installate esternamente sulla loro proprietà costituisce prova atipica, ossia una prova non espressamente disciplinata dal codice di procedura penale o comunque dalla legge (e come tale detta anche innominata) che tuttavia il giudice può assumere in giudizio in quanto conforme ai requisiti di cui all'art. 189 cod. proc. pen., dunque idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudizievole della libertà morale della persona.

L'utilizzabilità di siffatta prova atipica potrebbe porre il problema della tutela dell'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost. e 8 Cedu, dunque del diritto alla riservatezza di chi è titolare dei luoghi ove sono avvenute le attività captate. Infatti, l'utilizzazione e, prima ancora, l'acquisizione di videoriprese di atti non comunicativi effettuate in luoghi riconducibili al domicilio, e quindi sottoposti alla tutela di cui agli articoli 14 Cost. e 8 Cedu, è impedita dalla tutela in tal senso di chi è ivi domiciliato, escludendo l'applicabilità dell'articolo 189 c.p.p. in quanto qualificabili come prove illecite2.

Tuttavia, tra i luoghi di privata dimora deve distinguersi tra ambienti esposti al pubblico e per questo oggettivamente visibili dall’esterno da più persone senza l’utilizzo di particolari accorgimenti e, al contrario, ambienti la cui visione dall'esterno è occultata o possibile attraverso la predisposizione di detti accorgimenti o comunque con il consenso del titolare.

Infatti, come ha precisato e ribadito la Suprema Corte con la recente sentenza, allorquando la captazione riguarda attività che si svolgono in luoghi dell'altrui privata dimora, quali ingressi, cortili o balconi, il rispetto della riservatezza di tali luoghi non può opporsi all'utilizzabilità di quanto captato posto che, pur trattandosi di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti.

In conformità, quindi, con le precedenti pronunce con cui la Corte, mutatis mutandis, ritenne non sussistere alcuna intrusione nella privata dimora o nell'altrui domicilio, e di conseguenza neppure le ragioni di tutela del diritto alla riservatezza o alla privacy, in riferimento alle videoriprese effettuate con telecamera esterna all’edificio e aventi per oggetto l'inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell'abitazione, trattandosi di luoghi caratterizzati da percepibilità esterna, ossia esposti al pubblico e oggettivamente visibili da più persone3, opinando in egual maniera anche con riferimento all'ingresso e ai balconi stante che la percettibilità all'esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo anche se di proprietà dei privati4.

 

Dott. Andrea Diamante

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1 Cass. Pen., Sez. II, 24 ottobre 2014 n. 46786.

2 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 21 maggio 2014 n. 25177. In ogni caso, trattandosi della tutela di un diritto disponibile, qualora le riprese fossero effettuate con il consenso del titolare del diritto di tutela del domicilio, verrebbe meno il profilo di illiceità, cosicché si tratterebbe di prova atipica e quindi utilizzabile senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria

3 Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 10697.

4 Cass. Pen., Sez. V, 17 luglio 2008, n. 33430; Cass. Pen., Sez. V, 14 maggio 2008, n. 22602.

 

 

[NdE: del resto lo stesso Garante della Protezione dei dati personali era intervenuto tempo fa proprio in merito alla utilizzabilità delle riprese video effettuate in ambito condominiale: leggi in questo POST]

 

 

Si seguito il testo della Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. II, n. 22093 del 19/05/2015:

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

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