Violazione degli obblighi di assistenza familiare per figli nati da genitori non coniugati

Non sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per l’ex convivente che versa spontaneamente gli assegni familiari al genitore collocatario del minore. Nota a Cassazione pen. Sentenza n. 44765/15

- di Avv. Francesca Fioretti
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare per figli nati da genitori non coniugati

Con la sentenza in commento la Cassazione enuncia un importante principio circa la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570 c.p., nell’ipotesi di figli nati da genitori non coniugati.

Il caso è quello di una minore, figlia di due genitori non coniugati. Il padre, omettendo il versamento della somma stabilita dal giudice civile, quale contributo al mantenimento della minore, quantificata in Euro 350,00, veniva sottoposto a procedimento penale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia.

Condannato in primo grado, in base all’assunto che la somma di Euro 207,00 mensili fosse insufficiente a concretizzare i mezzi di sussistenza della minore, l’imputato veniva assolto dalla Corte d’Appello.

I giudici di secondo grado argomentavano che la circostanza, emersa dalle dichiarazioni rese dall’ex convivente nel corso delle indagini preliminari ed acquisite in dibattimento su accordo delle parti, per cui il padre fin dalla nascita della bambina aveva spontaneamente e costantemente versato la somma di 207,00 Euro al mese, già di per sé escludeva l’integrazione del reato di cui all’art. 570 c.p.

Inoltre, in seguito all’emissione del provvedimento giudiziale che ha stabilito la corresponsione della somma di Euro 350,00 mensili a carico del padre, quest’ultimo aveva provveduto spontaneamente al versamento diretto all’ex convivente degli assegni familiari percepiti nel proprio stipendio per Euro 137,50 al mese.

La madre –costituitasi parte civile – proponeva ricorso per Cassazione deducendo due motivi. Con il primo contestava la violazione di legge, in relazione all’art. 570, commi 1 e 2 n. 2, c.p., in quanto, a parere della ricorrente, i mezzi di sussistenza avrebbero dovuto essere parametrati al reddito dell’obbligato, secondo quanto stabilito dal Giudice civile, dovendosi considerare del tutto autonoma, rispetto allo specifico adempimento dell’obbligo di mantenimento, la corresponsione degli assegni familiari. Il versamento diretto della somma di Euro 137,50, dunque, sarebbe del tutto irrilevante, giacché l’assegnazione diretta al coniuge affidatario della prole trova riscontro nell’art. 211 della l. 151/1975. Con il secondo motivo deduceva la medesima violazione di legge, perché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato, non già ai sensi dell’art. 570 c.p., bensì dell’art. 3, l. 54/20061, poiché la mancata coincidenza tra quanto stabilito dal giudice civile e quanto effettivamente corrisposto dall’imputato avrebbe dovuto condurre ad una riqualificazione d’ufficio della somma dovuta.

I giudici di legittimità osservano preliminarmente che, per consolidato indirizzo della Corte, le elargizioni effettuate da parte della pubblica assistenza non fanno venir meno l’obbligo di contribuzione del genitore in favore dei figli minori, riferendosi, tuttavia, a pronunce aventi ad oggetto sussidi e/o interventi economici di natura diversa dagli assegni familiari2.

Rifacendosi testualmente alla definizione fornita dall’INPS, la Cassazione chiarisce che le prestazioni oggetto della giurisprudenza richiamata sono strutturalmente diverse dagli assegni familiari. Questi ultimi, infatti, non vengono erogati in relazione ad una situazione contingente o occasionale, ma rappresentano una “prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in ragione della presenza di minori”.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la disposizione di cui all’art. 211, L. n. 151/1975, non è applicabile al caso di genitori non coniugati. Proprio per tale ragione, lo stesso ente previdenziale, con circolare del 6.8.2012 ha stabilito che “il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore”.

Gli stessi riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla parte civile confermano che per i soggetti diversi dai figli minorenni in rapporto di coniugio (coniuge e figlio naturale) gli assegni familiari spettano al lavoratore cui sono corrisposti per far fronte al suo obbligo di mantenimento.

La Corte, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra svolte e alla luce della condotta dell’imputato che aveva dato disposizione al proprio datore di lavoro di corrispondere direttamente alla madre della figlia l’importo erogatogli a titolo di assegni familiari, conclude per il rigetto di entrambi i motivi di ricorso e per l’enunciazione del seguente principio di diritto: in assenza di diversa specifica indicazione del Giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale non affidatario, l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato.

 

Avv. Francesca Fioretti

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1 Art. 3, l. 54/2006: “In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.”, norma che, a sua volta, prevede che “al coniuge che si sottrae alla corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale”.

2 Cass. Pen., Sez. VI, 6 novembre 2014, n. 46060: In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato sebbene l'avente diritto, figlia minore dell'imputato, percepisse un contributo mensile dallo Stato quale compagna di un collaboratore di giustizia).

Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 2736: In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno qualora gli aventi diritto abbiano ottenuto dei sussidi comunali di sostentamento.

Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2007, n. 20636: Ed invero, quanto all'art. 570 cpv. c.p., n. 2, va ribadito il principio secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza / rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva del loro stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al di loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza. Quest'obbligo, per altro, non viene meno quando i figli minori, come nella specie, siano stati affidati al Servizio sociale e assistiti attraverso istituti del settore, posto che, tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza del genitore, moralmente ed economicamente responsabile dell'affidamento di tali minori, sicchè, argomentando in contrario, si verrebbe ad elidere ogni sorta di conseguenza penale a detta condotta, gravando la pubblica assistenza di oneri ed obblighi attribuibili, invece, al genitore che, come nella specie, non versi in condizione di assoluta e comprovata indigenza. Conformemente anche Cass. Pen., Sez. VI, 15 gennaio 2004, n. 715.

 

Di seguito il testo di Corte Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza n. 44765 del 9/11/2015:

 


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