A chi spetta il canone di locazione dopo il pignoramento dell'immobile?

L'azione del locatore per il recupero del canone di locazione a seguito del pignoramento dell'appartamento locato deve essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione. Cassazione Sentenza n. 13216/16

Tempo di lettura: 1 minuto
A chi spetta il canone di locazione dopo il pignoramento dell'immobile?

L'azione giudiziale del proprietario-locatore tesa a recuperare il canone di locazione non corrisposto, azionata a seguito del pignoramento dell'appartamento locato deve essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione. Il proprietario dell'immobile pignorato non ha - dal pignoramento - alcun diritto di azione. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 13216 del 27 giugno 2016.

Nel caso di specie il proprietario dell'immobile locato ma pignorato aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni non corrisposti. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo la corte del merito in sede d'appello confermava comunque, il diritto del proprietario ad ottenere il pagamento del canone. Secondo la Corte d'Appello il " ... contratto di locazione stipulato tra le parti, pur se opponibile ai creditori pignoranti e alla procedura esecutiva, era pienamente efficace e vincolante nei rapporti tra conduttore e locatore ...".

Non dello stesso parere la Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti scaturenti dall'utilizzo dell'immobile pignorato competono unicamente al custode che solamente talvolta può corrispondere alla persona del proprietario.

Si legge, infatti, in motivazione: " ... questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poichè la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà) ma spetta al custode ...". Non va dimenticata la norma di legge secondo la quale "il pignoramento comprende anche i frutti (nella specie, i canoni di locazione) della cosa pignorata".

Inine la S.C. ricorda un proprio principio secondo il quale:

"dopo il pignoramento, il locatore-proprietario e debitore perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni... sia per ogni altra azione, perchè ex art. 559 c.p.c., pur permanendo l'identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte sua, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione.... E ciò per la semplice ragione che il bene è a lui sottratto per tutelare le ragioni creditorie del terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l'interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate".

 

Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 13216 del 27/06/2016:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati