Aggiornamento - in calo - del valore del punto di invalidità per le micropermanenti
Codice delle Assicurazioni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 19 luglio 2016 di adeguamento all'incremento costo vita per il 2016 del punto di invalidità della micropermanente.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.189 del 13/08/2016 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2016 (dal titolo "Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti") con il quale vengono aggiornati gli importi da corrispondere per le lesioni di lieve entità, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Gli importi ivi previsti, infatti, vanno annualmente rivalutati sulla base della perdita del valore derivante dal fenomeno inflattivo. Per il secondo anno consecutivo, tuttavia, i valori della micropermanente anziché aumentare subiscono una diminuizione a causa della deflazione registrata nel periodo aprile 2014 - aprile 2016.
I nuovi valori vanno applicati a partire dal mese di aprile 2016.
Il nuovo valore è fissato nelle nelle seguenti misure:
- (790,35) settecentonova euro e trentacinquecentesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
- (46,10) quarantasei euro e dieci centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Questo il link alla Pagina di Calcolo del danno biologico di lieve entità di ProfessioneGiustizia.
Si seguito il testo del decreto ministeriale 19 luglio 2016:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 luglio 2016
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 giugno 2015, applicando la riduzione del -0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2016;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
- quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.ù
Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro: Calenda