Ammesso l’intervento delle associazioni consumatori nel giudizio promosso dal singolo consumatore

Le SS.UU. sulla ammissibilità dell’intervento delle associazioni dei consumatori nel giudizio promosso dal singolo consumatore. Cassazione a SS.UU. civili Sentenza n. 23304/16

Ammesso l’intervento delle associazioni consumatori nel giudizio promosso dal singolo consumatore

La Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 23304 del 16/11/2016, ha ammesso l’intervento delle associazioni dei consumatori, per la tutela collettiva degli stessi diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, anche nel giudizio promosso dal singolo consumatore.

 

Con la sentenza impugnata in Cassazione la Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna di un istituto bancario al risarcimento del danno in favore di venticinque risparmiatori in relazione alla negoziazione di prodotti finanziari aventi ad oggetto le obbligazioni Eur Parm 6,25% - 00/05, confermando il difetto di legittimazione attiva dell'associazione "Sportello del consumatore" e del Comitato denominato "San Giorgio per la difesa dei soci delle istituzioni creditizie", che avevano agito unitamente ai risparmiatori.

A sostegno della decisione assunta la corte territoriale ha affermato che nella fattispecie le associazioni, alle quali andava attribuita la qualificazione giuridica di enti esponenziali d'interessi diffusi, avevano proposto la domanda in nome proprio e nell'interesse altrui, così realizzando un'inammissibile forma di sostituzione processuale in contrasto con l'art. 81 cod. proc. civ.

Peraltro la loro partecipazione al giudizio non poteva neanche essere qualificata come intervento volontario dal momento che esse non facevano valere un diritto proprio, né poteva adombrarsi una forma d'intervento ad adiuvandum non risultando dotate di un proprio interesse a sostenere una delle ragioni delle parti.

Nel merito, la violazione degli obblighi informativi nella specie non aveva ad oggetto la validità ed efficacia del contratto quadro ma la responsabilità precontrattuale dell'intermediario nei singoli contratti esecutivi del predetto. L'art. 1337 cod. civ. doveva essere integrato dalle disposizioni del t.u.f. e del correlato regolamento Consob a tutela del diritto all'informazione e ad una contrattazione consapevole da parte del risparmiatore.

La culpa in contraendo si sostanziava pertanto nell'interesse negativo a non essere coinvolti in una stipulazione pregiudizievole.

L'interesse negativo consisteva proprio nel pregiudizio derivante dall'investimento eseguito soltanto in virtù della carenza informativa ascritta all'intermediario, sul quale gravava l'onere ai sensi dell'art. 23 t.u.f. della prova contraria.

 

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’istituto bancario.

 

Le associazioni non hanno agito come sostituti processuali ma hanno richiesto che fosse riconosciuta la loro qualità di intervenuti quanto meno "ad adiuvandum" ritenendo che l'esito del giudizio avrebbe avuto un effetto riflesso positivo o negativo giuridicamente apprezzabile nella loro sfera giuridica.

Nell'intervento ad adiuvandum non si richiede la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie ma soltanto la presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito favorevole della controversia. Tale interesse poteva cogliersi in ordine ai seguenti profili: l'interesse a veder riconosciuto il ruolo di capofila delle associazioni in questione; l'interesse a veder riconosciuto il ruolo statutario diffuso di difensori dei diritti economici dei risparmiatori ed utenti bancari; l'interesse ad una soluzione positiva spendibile in altre analoghe controversie; l'interesse al rimborso delle spese sostenute per la gestione collettiva della lite e delle spese processuali. Infine, si sostiene l'esistenza di un mandato rilasciato dai risparmiatori sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale.

 

La questione da affrontare riguarda la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum di un'associazione che si propone, come indicato nel proprio statuto, la cura, la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori in un giudizio individuale, promosso da una pluralità di singoli risparmiatori, i quali denuncino specificamente la lesione di diritti loro riconosciuti dalla legge in virtù dell'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra risparmiatore/investitore ed intermediario.

 

I risparmiatori/investitori persone fisiche possono essere qualificati consumatori e, conseguentemente, ad essi deve essere applicata, salvo deroghe specifiche, la disciplina normativa a tutela dei consumatori applicabile ratione temporis (artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. e I. n. 281 del 1998), attualmente sostituita dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 205 del 2006, artt. 33 quarto comma e 67 ter).

 

In ordine alla natura dell'interesse legittimante l'intervento adesivo ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. è sopravvenuta la pronuncia delle Sezioni unite, del 26 luglio 2016 n. 15422, la quale ha enunciato il principio per il quale “l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato. Invero l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa”.

 

Davide Giovanni Daleffe

---------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a SS.UU. civili Sentenza n. 23304 del 16/11/2016:

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna della s.p.a. Carige al risarcimento del danno in favore dei venticinque risparmiatori indicati in epigrafe in relazione alla negoziazione di prodotti finanziari aventi ad oggetto le obbligazioni Eur Parm 6,25% 00/05, confermando il difetto di legittimazione attiva dell'associazione "Sportello del consumatore" e del Comitato denominato "San Giorgio per la difesa dei soci delle istituzioni creditizie", che avevano agito unitamente ai risparmiatori.
A sostegno della decisione assunta la corte territoriale ha affermato, per quel che ancora interessa, che nella fattispecie le associazioni, alle quali andava attribuita la qualificazione giuridica di enti esponenziali d'interessi diffusi, avevano proposto la domanda in nome proprio e nell'interesse altrui, così realizzando un'inammissibile forma di sostituzione processuale in contrasto con l'art. 81 cod. proc. civ. Peraltro la loro partecipazione al giudizio non poteva neanche essere qualificata come intervento volontario dal momento che esse non facevano valere un diritto proprio, né poteva adombrarsi una forma d'intervento ad adiuvandum non risultando dotate di un proprio interesse a sostenere una delle ragioni delle parti.
Nel merito, la violazione degli obblighi informativi nella specie non aveva ad oggetto la validità ed efficacia del contratto quadro ma la responsabilità precontrattuale dell'intermediario nei singoli contratti esecutivi del predetto. L'art. 1337 cod. civ. doveva essere integrato dalle disposizioni del t.u.f. e del correlato regolamento Consob a tutela del diritto all'informazione e ad una contrattazione consapevole da parte del risparmiatore. La culpa in contraendo si sostanziava pertanto nell'interesse negativo a non essere coinvolti in una stipulazione pregiudizievole. Tale specifica domanda, di natura risarcitoria, era stata autonomamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il tribunale non l'aveva affrontata e gli appellanti ne avevano fatto oggetto d'impugnazione incidentale. L'accoglimento di tale domanda risarcitoria non spostava tuttavia l'ammontare del risarcimento liquidato dal Tribunale correttamente determinato nell'importo investito al netto del reddito dagli investitori ricavato attraverso le cedole riscosse. Nella specie, l'interesse negativo consisteva proprio nel pregiudizio derivante dall'investimento eseguito soltanto in virtù della carenza informativa ascritta all'intermediario, sul quale gravava l'onere ai sensi dell'art. 23 t.u.f. della prova contraria.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati