Armi. È lecito portare con sé un coltellino svizzero o una fionda? Ed uno spray al peperoncino?
Considerazioni sulla liceità o meno del porto di coltelli multifunzione e bombolette urticanti alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulle armi. Cassazione Penale Sez. I, Sentenza 7/09/2016, n. 37181

La presente disamina, senza pretesa di completezza, mira a chiarire il quadro normativo, assai nebuloso, che si occupa delle armi, con particolare attenzione ai coltellini, gas urticanti e simili.
Giova premettere che, oltre alle fonti normative, deve aversi riguardo alle diverse prassi adottate dalle questure, stante la summenzionata incertezza normativa.
Norme di riferimento
Le principali norme che vengono in rilievo ai fini del presente contributo sono le seguenti:
-
Art. 585 c. 2 c.p. – Art. 699 c.p. – Art 704 c.p.
-
Testo Unico leggi pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 30
-
Legge 2 ottobre 1967 n. 895 “Disposizioni per il controllo delle armi”
-
Legge 18 aprile 1975, n. 110 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”
-
D.M. 12 maggio 2011 n.10 recante il “Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009”.
Ambito di applicazione
Secondo la classificazione normativa, si possono distinguere le armi in 1) proprie1 ed 2) improprie.
1)Tra le prime v’è un’ulteriore sotto-distinzione in armi bianche ed in armi da fuoco2. Tra le armi bianche non rientrano unicamente le spade, i pugnali, ma anche gli storditori elettrici e le bombolette lacrimogene con i limiti di cui si parlerà più diffusamente infra.
2)Tra le seconde, vale a dire tra gli strumenti atti ad offendere, rientrano i coltelli (da cucina, da lavoro, da caccia, da pesca, sportivi), a lama fissa o pieghevole, i multiuso, le forbici, le balestre et similia. In buona sostanza, si tratta di oggetti la cui funzione non è quella di nuocere ma che presentano anche questa possibilità. I suddetti strumenti possono essere trasportati solo per svolgere il loro compito precipuo. Ad esempio, è lecito che un cuoco porti con sé il proprio set di coltelli al ristorante ove è impiegato o che un sub abbia un pugnale per la pesca3 sott’acqua. Il discrimine tra la liceità o illiceità del porto dell’arma consiste nella destinazione dell’oggetto. Ne consegue che i suddetti strumenti siano lecitamente trasportabili e detenibili senza previa denuncia, purché vi sia un giustificato motivo, vale a dire siano impiegati allo scopo per i quali sono destinati. In altre parole, portare un coltello da pesca subacquea, al di fuori dell’attività sportiva, non è consentito.
Un percorso argomentativo simile è stato seguito, pochi giorni fa, dai giudici di Piazza Cavour (Corte Cass., Pen., Sez. I, sent. 7 settembre 2016, n. 37181), i quali hanno assolto una guardia giurata per aver portato un manganello4 fuori dalla propria abitazione, in quanto l’accusato, al momento del fatto contestato, vestiva un’uniforme tipica del personale adibito al servizio di sicurezza e tale impegno lavorativo ben valeva quale giustificazione della sua condotta5.
In merito ai coltelli e similari occorre fare un distinguo stante la confusione imperante, anche a causa di pronunce contraddittorie della Cassazione.
La giurisprudenza maggioritaria prevede che «il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisca strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'articolo 699 c. p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico».
Una recente pronuncia del 2014 precisa che «il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria sia costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli». Pertanto, secondo il nuovo orientamento dei giudici di legittimità, non tutti i coltelli rientrano nelle armi bianche (armi proprie) ma unicamente quelli che rechino «una lama da pugnale (punta acuminata, doppio filo e lunghezza adeguata) non importa se a lama fissa o serramanico. Pertanto sono di libero acquisto tutti i coltelli, di qualunque tipo, che non abbiano lama da pugnale».6
Nel caso di specie, un uomo aveva portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico, con blocco della lama, lungo 18 cm e con lama di 8 cm; in sede di merito tale coltello era stato giudicato arma propria, pur non essendo a scatto, perché dotato di un congegno di blocco della lama, ed imputato ex art. 699 c.p. La Cassazione, viceversa, argomentando come sopra, lo aveva qualificato arma impropria e, pertanto, la condotta illecita rientrava nel più lieve art. 4 legge 110/1975.
Venendo ai coltelli multiuso, vale a dire quei coltelli che incorporano altri strumenti come cacciavite, cavatappi, forbice e via discorrendo, secondo i giudici di legittimità, si tratta di un oggetto che al di là della sua diffusione e dell’ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e pertanto rientra nella nozione di cui all’art. 585 c. 2 n. 2 c.p. (arma impropria).7 Pertanto, se non v’è un giustificato motivo non ne è lecito il porto. Secondo la Corte8, infatti, il giustificato motivo del porto degli oggetti atti ad offendere, non può essere generico o astratto ma «ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto». In altri termini, se si porta il multifunzione ad un picnic, ad esempio per sfruttare il cavatappi incorporato, la condotta è lecita giacché si usa l’oggetto allo scopo per il quale è stato creato. Per le medesime ragioni un escursionista od un cacciatore «possono portare qualsiasi tipo di coltello»9.
Quanto alle fionde, esse si considerano alla stregua di un giocattolo, pertanto ne è libero il porto come la vendita. Le fionde sviluppano una potenza modesta per questo non vengono considerate armi. Invero, alcune di esse, più potenti rispetto alla media, potrebbero rientrare nel novero delle armi improprie, in quanto atte ad offendere. In tali ipotesi, vale il discorso di cui sopra, ne è lecito il porto solo per giustificato motivo, non generico né astratto. Secondo quanto esposto nell’ “Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori”, «la legislazione tedesca vieta il porto senza giustificato motivo delle fionde che abbiano una potenza superiore a 23 Joules e considera giocattoli quelle con potenza inferiore»10.
Infine, con riferimento agli spray, spesso utilizzati dalle ragazze, a scopo di autodifesa, si segnala che i suddetti strumenti, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e non aventi attitudine a recare offesa alle persone, non sono considerati armi se recano le seguenti caratteristiche11:
-
contenere una miscela non superiore a 20 ml;
-
contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
-
la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
-
essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
-
avere una gittata utile non superiore a tre metri.
Allorché lo spray urticante non presenti le predette peculiarità deve considerarsi un’arma propria12. Si segnala, altresì, che ne è vietata la vendita ai minori di 16 anni13.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
-------------------
1 Art. 30 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e art. 585 c.p. che definisce le armi proprie come quelle da sparo e quelle la cui destinazione naturale è l’offesa.
2 Pistole, fucili et cetera. Per un approfondimento vedasi la superba sintesi del Dott. Edoardo Mori, disponibile al seguente link : http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm “Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori”.
3 In riferimento al pugnale da subacqueo, si segnala la seguente pronuncia Corte Cass. 21 dicembre 2010 n. 4220 in virtù della quale il pugnale da sub non viene considerata arma propria. Vedasi la sintesi del Dott. Edoardo Mori, disponibile al seguente link : http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm , pag. 6 ss., “Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori”.
4 Si trattava di un manganello in metallo della misura totale di 65 cm e con una circonferenza pari a 2,5 cm, del tipo estensibile rigido. Trattasi di un’arma propria rientrante tra le armi bianche, il cui porto è ammesso per giustificato motivo.
5 In particolare, il malcapitato era stato fermato alla guida del proprio ciclomotore mentre si stava dirigendo al lavoro ed indossando alla cintola il suddetto manganello. Gli agenti accertatori gli avevano contestato il porto dell’arma propria senza autorizzazione.
6 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità Corte Cass., Pen., Sez. I, 9 aprile 2014 n. 19927. Per un approfondimento vedasi “Cassazione: ecco che cosa sono i pugnali”, a cura di Edoardo Mori, disponibile al seguente link: http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/pugnali2.html
7 Così Corte Cass., Pen., sez. V, 24 aprile 2008 n. 32966
8 Corte Cass., Pen., Sez. I, 14 febbraio 2013 n. 7331 . Il caso esaminato dalla Corte riguardava la presenza di un coltellino multiuso nell’auto del soggetto agente; il quale non ne aveva giustificato il porto.
9 Così afferma il Dott. Edoardo Mori nella sua sintesi, disponibile al seguente link: http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm , pag. 17 ss., “Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori”.
10 Brano tratto dall’“Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori” al seguente link: http://www.earmi.it/armi/fionda.htm
11 In tal senso vedasi il D.M. 12 maggio 2011 n. 10, consultabile al seguente link: http://www.earmi.it/diritto/leggi/bombolette%20libere.html
12 Art. 2 del D.M. 12 maggio 2011 n. 10; per un approfondimento vedasi la sintesi del Dott. Edoardo Mori, disponibile al seguente link : http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm , pag. 5 ss., “Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori”.
13 Art. 2 lett. b) del D.M. 12 maggio 2011 n. 10
-----------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale Sez. I, Sentenza 7/09/2016, n. 37181
SENTENZA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!