L’assicurazione professionale non risarcisce l’avvocato degli onorari che ha dovuto restituire

L’avvocato è tenuto a risarcire il cliente della condanna alle spese legali quando abbia agito per un sinistro stradale senza previa richiesta di risarcimento in via stragiudiziale. Tribunale di Ravenna Sent. n. 129/16

- di Avv. Marcella Ferrari
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L’assicurazione professionale non risarcisce l’avvocato degli onorari che ha dovuto restituire

L’avvocato è tenuto a risarcire il cliente nel caso in cui abbia esperito una causa per sinistro stradale dinnanzi al giudice, senza previamente richiedere il risarcimento danni in via stragiudiziale, così provocando la condanna dell’assistito alle spese del giudizio. Tribunale di Ravenna, sentenza 11 febbraio 2016 n. 129.

L’obbligo dell’assicurazione professionale è legge dal 15 agosto 2013, infatti, a decorrere da quella data, è stata imposta l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutte le professioni (d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137). La legge professionale forense1, inoltre, dispone per gli avvocati l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attività forense, o con quella connessi.

Nel caso di specie, veniva convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale ravennate un avvocato per responsabilità professionale. Il legale, nella causa in cui assisteva l’attore, aveva omesso di adire la via stragiudiziale con la conseguente dichiarazione di inammissibilità della causa e la condanna dell’assistito alla refusione delle spese2. L’ex cliente agiva in giudizio contro l’avvocato al fine di ottenere il risarcimento del danno. In particolare, l’attore chiedeva che il convenuto fosse condannato al risarcimento della somma di euro 10.234,41: di cui euro 5.234,41 a titolo di refusione delle spese legali per le quali era stato condannato nel precedente giudizio ed euro 5.000,00 a titolo di onorari corrisposti al legale convenuto. L’avvocato, allora, chiamava in garanzia l’assicurazione, la quale si univa alle difese del convenuto, ma eccepiva l’inoperatività della copertura assicurativa limitatamente alla somma di euro 5.000,00, corrispondente agli onorari percepiti dal legale.


Per corroborare tale eccezione, il terzo chiamato si rifaceva a quanto recentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione3: «il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o ad essa connessi; pertanto, l'obbligazione di restituzione del compenso percepito - conseguente all'accertamento del danno arrecato ai creditori concorsuali e della responsabilità per questo danno - non può ritenersi coperta dall'assicurazione professionale dell'avvocato».

Con la succitata pronuncia, gli ermellini hanno statuito che l’assicurazione non copra i rimborsi di onorari che il legale abbia dovuto restituire a seguito di azione revocatoria fallimentare. La percezione del compenso, infatti, secondo siffatto percorso delibativo, non può essere considerata attività professionale; secondo i giudici: «il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico; non può essere considerato prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.); e non può dar luogo ad una responsabilità professionale», onde la mancata copertura da parte dell’assicurazione.

Il convenuto si difendeva sostenendo che quella dell’avvocato sia un’obbligazione di mezzi e non di risultato4. Nondimeno quel che veniva contestato dall’attore non era tanto l’esito del precedente processo quanto il mancato adempimento del mandato difensivo. In altre parole, si stigmatizzava la mancata attuazione di un “onere di facile e rapido adempimento”. Secondo il giudice di merito, al fine di dimostrare la responsabilità professionale del difensore, non è sufficiente allegare il non corretto adempimento dell’attività defensionale o il danno patito dal cliente, ma occorre dimostrare il nesso eziologico intercorrente tra il pregiudizio subito e la condotta negligente dell’avvocato. È richiesta la prova rigorosa della causalità materiale, vale a dire la riconducibilità del pregiudizio lamentato dal cliente alla condotta negligente del difensore.

In conclusione, il giudice di merito ha condannato l’avvocato convenuto alla refusione della somma di 10.234,41 euro di cui solo 5.234,41 euro coperti dall’assicurazione. La sentenza del Tribunale di Ravenna, pertanto, segue il filone giurisprudenziale che esclude la copertura assicurativa in caso di refusione della parcella al cliente.

Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona

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1 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 entrata in vigore il 02.02.2013. In particolare, l’art. 12, la cui rubrica titola Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni, prevede che:

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

2 In particolare, si trattava di una causa per un sinistro stradale. L’avvocato aveva adito il giudice senza previamente esperire la richiesta di risarcimento in via stragiudiziale come previsto dall’art. 287 d. lgs. 209/2006, il quale recita:

Esercizio dell'azione di risarcimento

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.

2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.

3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.

4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.

5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.

3 In tal senso vedasi Corte Cass., Sez. I, sent. 31 agosto 2015 n. 17346

4 Nell’obbligazione di mezzi il debitore è tenuto a svolgere un’attività a prescindere dal conseguimento di una determinata finalità; nell’obbligazione di risultato, invece, il debitore deve perseguire una data finalità. L’obbligazione di mezzi richiede al professionista una condotta diligente, mentre quella di risultato postula l’effettivo soddisfacimento dell’interesse creditorio, il quale assurge a contenuto essenziale della prestazione dedotta in obbligazione. In tal senso vedasi C.M.BIANCA, Diritto Civile. Le obbligazioni, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss.

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Di seguito il testo di
Tribunale di Ravenna, sentenza 11 febbraio 2016 n. 129:

 

Tribunale di Ravenna, Sez. Civile – Sentenza n. 129/2016 del 11.02.2016 (Dott. R.S. Lucarelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

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