L’assicurazione risarcisce il danno anche al terzo trasportato comproprietario del veicolo
È irrilevante che il bene non sia di proprietà esclusiva del marito ma ricada in comunione legale: il risarcimento è comunque dovuto alla moglie, in qualità di terzo trasportato. Cassazione Sentenza n.19986/16

È irrilevante che il bene non sia di proprietà esclusiva del marito ma ricada in comunione legale: il risarcimento è comunque dovuto alla moglie, in qualità di terzo trasportato.
_________________________________
La vicenda scaturisce da un sinistro stradale verificatosi nel lontano 1991; l’auto condotta dal marito della ricorrente, la quale viaggiava come trasportata, nell'affrontare una curva usciva di strada finendo contro un'abitazione. In primo ed in secondo grado la richiesta di risarcimento danni della donna nei confronti dell’assicurazione veniva rigettata. Si giungeva così in Cassazione.
La ricorrente si duole della mancata applicazione al suo caso della Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La suddetta direttiva, tardivamente recepita nel nostro ordinamento, ma esistente al momento del sinistro, aveva eliminato la disparità di trattamento operata nei confronti del coniuge in regime di comunione legale prevedendo espressamente anche a favore di costui la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
L’art. 3 della citata direttiva dispone che: «I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone». Secondo la ricorrente, quindi, «l'assicuratore del vettore (nel nostro caso il marito) è tenuto a risarcire i danni alla persona patiti dal coniuge dell'assicurato trasportato sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtù della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla legge con la quale l'Italia ha dato tardiva attuazione alla suddetta direttiva».
La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza e sottolinea come la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, fosse già effettiva prima dell’attuazione della direttiva, mercé quanto disposto dall’art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (come modificato dal d.l. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977)1. [Vedasi in questa rivista anche "Il trasportato va sempre risarcito anche se proprietario dell'auto", Corte di Cassazione Sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 - NdR]
Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sostiene il principio solidaristico in forza del quale il danneggiato vada sempre risarcito (vulnetarus ante omnia reficiendus)2. Infatti, «il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva")».3 Ne consegue che anche i danni patiti dal coniuge, terzo trasportato, benché comproprietario del mezzo, vadano ristorati.4
In conclusione, per gli Ermellini risulta irrilevante la circostanza che il bene non fosse di esclusiva proprietà del marito bensì ricadente in comunione legale: il risarcimento è comunque dovuto alla moglie.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
-----------------------------
1 Seppur in una fattispecie differente, sul punto si era pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 16 marzo 2009 n. 6316. Nel caso oggetto di scrutinio, un minore viaggiava sul furgone del padre – adibito al traporto di cose – ed aveva subito danni a seguito della caduta cagionata dall’apertura della portiera. Gli Ermellini aveva formulato il seguente principio di diritto: «In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. n. 857 nel 1976 (convertito nella L. n. 39 del 1977) della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 2, ha introdotto (in base ad un' interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disposizione dell'art. 2054 c.c.) la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992. Ne consegue che nel menzionato periodo risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri»
2 Sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson
3 Vedonsi Corte Cass., sentenza 30 agosto 2013 n. 19963 e Corte Cass., sentenza 19 giugno 2015, n. 12687
4 Corte Cass., sentenza 26 ottobre 2009, n. 22605
---------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n.19986 del 6/10/2016:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. Giovanna Barbuto in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 1325/04 di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti dei sigg. M. e L. M. nonché della compagnia assicuratrice L.A. s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il ____________ lungo la SP Taverna di Montecolombo, direzione monte mare, allorquando l'autovettura Lancia _____________- di proprietà del marito sig. Remo ( in sentenza a volte indicato come Benito ) M. e dal medesimo condotta- a bordo della quale viaggiava come trasportata, nell'affrontare una curva destrorsa usciva di strada finendo contro un'abitazione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Barbuto propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società A. s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!