L'avvocato risarcisce i danni al proprio assistito detenuto per un errore professionale

Sulla quantificazione del risarcimento del danno causato dall'errore professionale dell'avvocato che fa andare in carcere il proprio assistito. La mancata copertura assicurativa. Cassazione civile Sent. n. 12280/16

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L'avvocato risarcisce i danni al proprio assistito detenuto per un errore professionale

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 12280 del 15 giugno 2016 si è occupata della quantificazione del risarcimento del danno posto a carico di un legale che, dimenticando di proporre appello nei termini, determinava l'ingresso nel carcere del proprio assistito, condannato alla pena di sette anni di reclusione nel giudizio di primo grado.

L'avvocato chiamava in causa la propria assicurazione alla quale chiedeva di essere manlevato. Lo stesso veniva condannato in primo grado (al pagamento di euro 25.000) con liberazione di manleva dell'assicurazione ritenendo il tribunale non operativa la polizza professionale, in quanto limitata alle sole perdite patrimoniali.

La situazione veniva rivista dalla corte d'appello la quale pure confermava la responsabilità ma, da un lato innalzava il risarcimento a oltre 100.000 euro, e dall'altro riconoscendo il diritto di manleva e quindi condannando l'assicurazione al pagamento di quanto posto a carico del professionista.

La sentenza viene sottoposta, quindi, al vaglio della Corte di Cassazione.

Quanto alla operatività della polizza la S.C. non fornisce univoca e definitiva risposta al caso di specie poichè la stessa rileva un vizio formale di proposizione della domanda a causa del quale dovevasi ritenere formato il giudicato sulla non operatività della polizza contenuta nella sentenza del primo grado. Tuttavia la S.C. vuole approfittare della questione sottopostale per chiarire una volta per tutte la qualificazione della tipologia di danno nel caso di specie, e afferma: "... Ritiene tuttavia la Corte, nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c., comma 3), che debba essere dichiarata l'erroneità della motivazione resa dalla Corte d'appello di Milano là dove essa, come si è detto in precedenza, ha ritenuto che, pur dovendo il danno liquidato nella specie ritenersi di natura non patrimoniale, lo stesso divenisse patrimoniale in sede di liquidazione. Va invece fermamente ribadito, in considerazione della funzione istituzionale attribuita a questa Corte, che il danno non patrimoniale è cosa diversa da quello patrimoniale e che, perciò, l'atto della liquidazione non comporta alcun cambiamento della natura del danno, ovvio essendo che la liquidazione traduce comunque il pregiudizio sofferto in un'entità economicamente valutabile".

Ne consegue che il danno subito per la carcerazione deve ritenersi definitivamente "danno non patrimoniale" non coperto dalle usuali polizze di copertura del rischio professionale.

 

Sulla quantificazione del danno.

La Corte d'appello di Milano aveva liquidato il danno sulla base della quantificazione prevista per la ingiusta detenzione e seguendo l'iter logico qui sotto riportato:

1) il D. è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e, in conseguenza della tardività dell'appello, non ha potuto beneficiare del patteggiamento della pena ottenuto in appello dai coimputati, i quali per gli stessi reati avevano così lucrato una riduzione della pena ad anni cinque e mesi dieci di reclusione, cioè quattordici mesi di reclusione in meno;

2) assumendo come parametro la somma di euro 235,83 al giorno per ogni giorno di ingiusta detenzione, il danno da liquidare al D. era pari ad Euro 100.277,75, corrispondente ai 425 giorni di reclusione in più.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene non adatta la modalità di calcolo per il caso in questione e afferma: " ... tale criterio non può essere applicato, sic et simpliciter, in un giudizio come quello odierno, i cui presupposti sono affatto diversi. La più lunga detenzione che il D. ha subito ...  non è una detenzione ingiusta, ma può esserlo solo in via ipotetica, perchè egli è stato condannato ad una pena detentiva in primo grado, evidentemente confermata in appello a causa della tardività dell'impugnazione proposta dall'avv. S. .... Si tratta, dunque, di una condanna del tutto legittima alla quale ha fatto seguito una detenzione altrettanto legittima".

La S.C. invita il giudice del rinvio a procedere alla liquidazione con congruo abbattimento della cifra stabilita nella sentenza cassata, alla luce di tutti gli specifici connotati della concreta vicenda (e, quindi, valutando l'effettiva durata della detenzione, i fatti di reato per i quali la condanna è intervenuta, la situazione personale del D., il suo comportamento etc.).

Infine la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:

"In materia di responsabilità professionale dell'avvocato conseguente alla tardiva impugnazione di una sentenza penale di condanna, alla quale faccia seguito l'impossibilità per il cliente di ottenere in sede di appello una condanna a pena minore, il danno da risarcire in favore del condannato, di natura non patrimoniale, va a ristorare la sofferenza conseguente al protrarsi di una detenzione che non può tuttavia considerarsi ingiusta; il che comporta che i criteri assunti dalla giurisprudenza penale per la liquidazione del danno da ingiusta detenzione (Euro 235,83 al giorno) non possono essere acquisiti in modo automatico in sede civile, ma necessitano di un adattamento alla particolarità della situazione, che il giudice di merito è chiamato a compiere, trattandosi di una liquidazione in via equitativa".
 

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 12280 del 15/06/2016:

Svolgimento del processo

1. D.P.L. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, l'avv. S.M., chiedendo che fosse condannata, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni conseguenti all'ingiusta privazione della libertà personale ed alla perdita di chances da lui sofferte.
A sostegno della domanda espose che l'avv. S., suo difensore in un processo penale che lo aveva visto condannato alla pena di sette anni di reclusione nel giudizio di primo grado, aveva proposto tardivamente l'appello, determinando in tal modo l'impossibilità per lui di fruire del patteggiamento della pena ottenuto dagli altri coimputati nella misura di anni cinque e mesi dieci di reclusione, nonchè di altri benefici.
Si costituì in giudizio l'avv. S., ammettendo la tardività dell'appello e contestando l'esistenza di un danno risarcibile; in via subordinata, la professionista chiese di poter chiamare in manleva la s.p.a. Assicurazioni generali.
Quest'ultima si costituì, aderendo in parte alla linea difensiva dell'avv. S. ed eccependo, comunque, l'inoperatività della polizza, in quanto limitata alle sole perdite patrimoniali.
Il Tribunale accolse in parte la domanda, condannò l'avv. S. al pagamento di Euro 25.000 per 365 giorni di privazione della libertà, rigettò le ulteriori domande risarcitorie, ritenne non operante la polizza assicurativa professionale con le Assicurazioni generali e condannò la professionista al pagamento del 50 per cento delle spese di giudizio.

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