Bancomat: la banca deve dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il furto

Furto del Bancomat: la banca deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. Cassazione Sent. n. 806/16

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Bancomat: la banca deve dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il furto

Tentando un banale prelievo bancomat il correntista, dopo aver visto trattenuta la carta da parte dell'apparecchio, vedeva visualizzata la scritta "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". Avvisava immediatamente la banca dell'inconveniente ma gli si chiedeva di ritornare il giorno successivo. Eseguito quanto suggerito e fatta la denuncia presso l'autorità competente, dopo pochi giorni appariva chiaro che dalla carta erano stati prelevati in due giorni ben 7000 euro.

Il correntista chiedeva alla banca il ristoro dell'ammanco, la quale resisteva adducendo la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto, risultando la banca vittoriosa in primo ed in secondo grado.

Il caso veniva portato all'attenzione della Corte di Cassazione la quale decideva con Sentenza n. 806 del 19/01/2016.

Secondo la Suprema Corte i giudici del gravame avevano mancato di effettuare "uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176 c.c., comma 2. A tale verifica invece la Corte territoriale era tenuta sotto due profili. Il primo consistente nell'indagine della condotta del funzionario che ha raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat il quale invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo; il secondo consistente nell'omessa verifica mediante il sistema di telecamere incontestatamente attivato (ed assolutamente necessario al fine d'integrare l'obbligo di diligenza specifica) dell'avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi".

Dell'istituto di credito, invece, deve essere valutato il parametro della diligenza specifica; il giudice del merito avrebbe dovuto verificare l'adozione, da parte dell'istituto, di ogni misura idonea a garantire la fruizione del servizio in tutta sicurezza

In merito alla mancata diligenza nella custodia dello sportello Bancomat aggiunge la Corte: " .. la manomissione dello sportello costituisce una circostanza incontestatamente derivante dal mancato rinvenimento della carta al suo interno e dalla sua sottrazione ed utilizzazione da parte di terzi. Risulta pertanto evidente l'omesso accertamento della violazione del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat".

La diligenza posta a carico dell'istituto bancario deve essere valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto della professionalità del fornitore del servizio.

La Corte di Cassazione cita un proprio precedente principio di diritto secondo il quale:

"Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari".



Corte di Cassazione civile Sentenza n. 806 del 19/01/2016:

 

Svolgimento del processo

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