Caduta dell'alunno nello spogliatoio: responsabilità della scuola e onere della prova

Risarcimento danni per caduta dell'alunno nella scuola: all’istituto scolastico l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola né all’insegnante. Cassazione n. 3695/16

- di Avv. Marcella Ferrari
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Caduta dell'alunno nello spogliatoio: responsabilità della scuola e onere della prova

Nel caso di caduta nello spogliatoio della palestra della scuola, a seguito della quale l’allievo riporti dei danni, spetta all’istituto scolastico l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ribadisce la costante giurisprudenza in merito di danno autoinflitto da parte dell’allievo. Infatti, secondo gli ermellini: «È principio consolidato di questa Corte che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona»1.

Veniamo alla fattispecie concreta che ha dato scaturigine alla prefata pronuncia.

Durante l’ora di educazione fisica, negli spogliatoi, a causa del pavimento bagnato, l’allieva cadeva, urtava il viso sul pavimento e riportava la rottura di alcuni denti con postumi invalidanti permanenti pari al 2%. I genitori della minore agivano in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione per ottenere la condanna al risarcimento per i danni patiti dalla figlia. In primo ed in secondo grado la domanda attorea veniva rigettata per l’assenza della dimostrazione del rapporto causale intercorrente tra la caduta e la condotta del personale scolastico. Avverso tali pronunce, l’attrice, ormai maggiorenne, ricorreva per Cassazione.
L’istante rileva come l’onore probatorio incomba in capo alla struttura scolastica e non già sull’attrice stante l’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 1218 c.c. La danneggiata, al contrario, è tenuta unicamente a dimostrare che l’evento di danno si sia verificato durante l’orario di lezione ossia nello svolgimento del rapporto contrattuale scolastico. Tale circostanza risulta pacifica, in quanto mai contestata da controparte. Quanto alla condotta del personale scolastico, si era palesato come fosse mancata una preventiva ispezione dei luoghi antecedente all’ingresso degli alunni. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo di custodia dei minori comprende anche la garanzia dell’idoneità dei locali messi a disposizione dall’istituto scolastico. In particolare, la ricorrente lamenta il comportamento negligente del personale docente consistente nel non aver ispezionato gli spogliatoi prima dell’accesso dei minori, violando così il dovere di vigilanza assunto in virtù del rapporto contrattuale tra i genitori e la scuola. Infatti, in capo all’istituto scolastico sorge un obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dei discenti ed il medesimo obbligo si riflette anche sull’insegnante. Attesa la natura contrattuale della responsabilità, ne consegue che in caso di danno da autolesione il regime probatorio sia quello dell’art. 1218 c.c. ; pertanto, al danneggiato è sufficiente allegare che il fatto si sia verificato durante l’orario scolastico, mentre la scuola deve dimostrare che l’evento non sia imputabile a lei e all’insegnante. I supremi giudici, nella loro decisione, sottolineano come il docente non abbia posto in essere la condotta necessaria a prevenire o quantomeno a limitare il danno. La Corte, al termine del proprio percorso argomentativo, ribadisce il consolidato orientamento in virtù del quale a seguito dell’iscrizione a scuola «deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico».

I supremi giudici concludono precisando, altresì, come sia ininfluente che il danneggiato invochi la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per adempimento negligente dell’obbligo di vigilanza oppure quella aquiliana (art. 2048 c.c.) per omissione delle cautele necessarie, in quanto, in ogni caso, spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di avere esercitato la sorveglianza sugli studenti «con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso»2.

Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona

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1 Cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325

2 Cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008. In particolare, nel caso di specie, la caduta era stata occasionata dal pavimento bagnato, situazione considerata come prevedibile dai giudici di merito stante il contesto (uno spogliatoio) e, pertanto, non eccezionale; ne consegue che sia venuto meno, da parte del docente, l’obbligo di vigilanza e di adottare le opportune cautele preventive.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione III, del 25 febbraio 2016 n. 3695:

 

Svolgimento del processo
 

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