Cancellazione della società "a sua insaputa" ed effetti sulle posizioni giuridiche aperte

Gli incredibili effetti del mancato deposito dei bilanci al Registro delle Imprese e della mancata attivazione della PEC. Giudice del Registro delle Imprese Decreto n.8076/2015

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Cancellazione della società "a sua insaputa" ed effetti sulle posizioni giuridiche aperte

Talvolta qualche amministratore / liquidatore di società sottovaluta gli effetti "devastanti" del mancato adempimento di formalità dal sapore prettamente burocratico. Nel caso di specie una società in liquidazione non aveva provveduto ad inviare al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio il bilancio annuale, e tale comportamento omissivo si era protratto per ben 3 anni di seguito.

Secondo l’ultimo comma dell’art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio approvato, la società in liquidazione è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese. Ne conseguono gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.

Riportiamo l'art. 2490 ult co. e 2495 c.c.

2490 - Bilanci in fase di liquidazione

[ omissis ]

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

2495 - Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
 

In ossequio al dettato normativo, la società era stata cancellata senza che il liquidatore della stessa ne fosse a conoscenza. Questi lo scopriva per la prima volta parlando con un istituto di credito che notiziava dell'avvenuta cancellazione.

Poiché la società aveva continuato ad operare e risultava attiva, il liquidatore proponeva ricorso contro la cancellazione al Giudice del Registro delle Imprese il quale ultimo decideva con provvedimento del 17/11/2015, confermando, tuttavia, la cancellazione.

Interessante la parte motiva.

Innanzitutto fa presente che il Registro dele Imprese aveva tentato di comunicare l'imminente cancellazione inviando svariate PEC all'indirizzo della società e che questa non aveva mai potuto apprenderne il contenuto stante la mancata attivazione della PEC stessa. Poiché è fatto obbligo alle imprese di tenere una PEC attiva, della mancata comunicazione deve farsene carico la società stessa.

La società non nega di non aver depositato i bilanci degli ultimi 3 anni.

Il fatto che la società continui ad operare non è di ostacolo alla cancellazione della stessa e alla sua conseguente dichiarazione di inesistenza. Infatti, si ricorda che con la cancellazione dal registro delle imprese, si determina l’effetto estintivo della società. Non vi è ostacolo, si diceva, poiché secondo ultime sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite "l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo di essa". Il provvedimento di riferisce a SS.UU. 6072/2013 e 6070/2013 (vedasi in questo articolo: "Ancora sugli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese: Cassazione a Sezioni Unite") nella quale viene per la prima volta creato il principio della nascita di un fenomeno "successorio" di trasferimento delle attività e passività dalla società ai soci, questi ultimi quali "eredi" della prima.

La conseguenza è, secondo il provvedimento in commento, che " ... l'obbligazione della società non si estingue, ... ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali ..." e " ... i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa ... ".

Con la società estinta in fatto ed in diritto, ogni effetto giuridico dei contratti posti in essere si ritrova a cadere in capo ai soci. Così pure gli eventuali beni - mobili o immobili - diventano di proprietà dei soci e non più della estinta società. Essendo, nel caso di specie, stato frutto di una svista durata per anni non vogliamo neppure immaginare le problematiche insorte dalla mancata registrazione della proprietà all'Ufficio del Territorio e alle irregolarità fiscali conseguenti alla tenuta di una contabilità per una impresa facente capo ai soci ma fittiziamente intestata a società inesistente.

 

Di seguito il testo del
Decreto Giudice del Registro delle Imprese di Roma n. 8076/2015

Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

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