Canone RAI - Pagare o non pagare. La normativa completa spiegata - Parte I
Lo smartphone paga il canone RAI? Chi e come deve pagare il cosiddetto "canone rai" alla luce della normativa in materia. Circolare interpretativa del Min. Sviluppo economico.

A pochi giorni dalla scadenza del termine per comunicare la dichiarazione di non possesso di apparecchio radiotelevisivo torna utile fare un ripasso della normativa che regolamenta la questione.
L'obbligo del pagamento del cosiddetto Canone RAI risale ad una normativa del Regno d'Italia, prima della proclamazione della Repubblica, epoca in cui la RAI - Radiotelevisione italiana - neppure aveva iniziato i propri programmi televisivi.
Si tratta del Regio Decreto Legge n. 246 del 21/02/1938, e precisamente l'articolo 1, comma 1, che riportiamo qui sotto:
TITOLO I
Disposizioni generali1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
1. Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
Dal comma 1 si deduce che l'obbligo del pagamento del canone è ricondotto alla "detenzione" (sulla qualificazione giuridica del termine "detenzione" si dovrebbe approfondire) di uno o più apparecchi "atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni".
E' da comprendere come il termine "radioaudizioni" risalga nel tempo ma si può affermare con certezza che nel corso delle successive interpretazioni e con l'avanzare della tecnologia, radioaudizioni sta a determinare l'utilizzo delle onde radio con le quali vengono trasmessi i segnali radio-televisivi.
Quindi, l'apparecchio "atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" è in sostanza il sintonizzatore, la parte ricevente che capta il segnale dall'antenna e lo converte in segnale adatto all'ascolto e alla visione. Non è tanto il tubo catodico e lo schermo a LED ma sarà la scheda elettronica posto all'interno che determinerà la sussistenza del requisito di legge.
Ma tutti i sintonizzatori entrano nel novero?
La domanda non è peregrina stante che la portata e l'interpretazione del comma 1 dell'art. 1 RDL 246/1938 determinerà l'estensione del concetto di apparecchio "atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" e sul punto abbiamo una circolare interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - del 22 febbraio 2012 la quale in modo tendenzialmente tecnico fissa questi parametri:
1. “Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici”.
2. “Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo”
Con la conclusione che “Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni” e la ulteriore specificazione che "un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze".
Per chi volesse verificare direttamente, dia un'occhiata alle Tabelle A, B e C del piano assegnazione delle frequenze.
C'e da chiedersi se vi sia una frequenza non assegnata dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze. La portata della norma, se strettamente interpretata va oltre ogni immaginazione. Ma ad ogni intervento interpretativo si è ben visto che sempre di interpretazione in senso stretto si può parlare. La specifica tecnica che si tratti del mero sintonizzatore a far scattare l'obbligo di pagamento dell'imposta porta a considerare che non sia affatto necessario che l'apparecchio si interfacci direttamente con l'umano, essendo sufficente la potenzialità a radiotrasmettere o, meglio, a radio-ricevere.
Dal piano della ripartizione delle frequenze si evince che fra gli apparecchi atti alla ricezione vi sono i ponti radio di servizio, i baracchini dei Radioamatori, i ricevitori per l'aiuto alla navigazione marittima, la RADIOLOCALIZZAZIONE ( sarà compreso anche il navigatore? ), gli apparecchi di Radio Astronomia, ed infinite ulteriori apparecchiature.
Per portare l'attenzione ad un fatto che magari sfugge ancora, leggendo quanto sopra ben si comprende come non solo di TV si tratti ma anche di RADIO. La radiolina per l'ascolto itinerante (anche se la frequenza RAI la si evita) pare essere ricompresa a tutti gli effetti fra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Si badi: la Circolare del Min Sv. Economico va dritta al punto e non solo include in questi apparecchi "atti o adattabili ..." i "ricevitori radio fissi" e i "ricevitori radio portatili", cioè l'apparecchio RADIO inserito in ogni hi-fi o la radiolina portatile, ma affonta il concetto e inserisce fra i terminali soggetti all'imposta il "Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H)" e il "Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata)".
La dizione è chiara: ogni smartphone ha una radiolina integrata ("adattabile") così come molti lettori mp3, e quindi il detentore è tenuto a pagare il relativo canone di abbonamento.
Sulla "Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV", quella che trasforma il PC in una TV, non c'erano dubbi; il canone va pagato.
Alla luce di quanto sopra ci si chiede cosa c'entri il riferimento alla RAI, ed in effetti giurisprudenza costante sul punto ha più volte chiarito che il canone RAI è in realtà una tassa sul possesso della TV, o è più esatto dire sul possesso di un apparecchio "atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni".
Aggiungendo che la effettiva ricezione del segnale radio - televisivo (ad esempio quando la zona non è servita da ponti radio) non è neppure rilevante essendo l'apparecchio in ogni caso "atto" a ricevere.
Ci si chiede, infine, di cosa parlino i vari intervistati sul punto (attenzione, le parole rassicuranti dei politici che hanno interesse a minimizzare - o che non sanno - possono creare gravi responsabilità al cittadino) come ad esempio il "chiarimento" che è stato dato nel corso di un’intervista rilasciata a Radio 24 dal sottosegretario alle Comunicazioni - si può trovare in internet - il quale ha affermato: «In sostanza, rimane l'impianto della normativa in vigore e cioè che è il possesso di un televisore il requisito per il pagamento del canone, non degli altri device - ha spiegato -. Nella norma abbiamo solo aggiunto una presunzione del possesso del televisore che è il contratto di fornitura elettrica per l'abitazione in cui si è residenti. In futuro vedremo come prendere in esame l'evoluzione tecnologica».
Consoliamoci con il fatto che pare sia certo che gli apparecchi WiFi - attenzione, ad USO PRIVATO - non rientrano nell'area di nostro interesse. Il Ministero dello Sviluppo Economico scrive: "Il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003) distingue tra due diverse tipologie di utilizzo delle reti Wi-Fi. Uso privato. Non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012. Per uso privato si intende che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria pertinenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art. 101 del Codice)".
Ma il WiFi non ad uso privato come quello dello studio professionale?