Correzione di errore materiale per mancata pronuncia sulla distrazione delle spese

Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali: il rimedio esperibile è la procedura di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. Cassazione Ordinanza n. 4174/16

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Correzione di errore materiale per mancata pronuncia sulla distrazione delle spese

La Corte di Cassazione civile, con  Ordinanza n. 4174 del 02 marzo 2016, esamina il caso di una mancata decisione in ordine all'istanza di distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario.

Ci si chiede, infatti, se il rimedio esperibile sia la proposizione dell'appello oppure se vi sia altro rimedio, come quello dell'istanza di correzione di errore materiale.

Il difensore aveva sin dalla prima domanda chiesto regolarmente la distrazione delle spese a proprio favore.

Con una breve ordinanza la Corte di Cassazione ritiene che sia proprio la procedura di correzione di errore materiale il giusto mezzo esperibile per ottenere la distrazione delle spese. E afferma: "Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma".

Cio consente, continua la S.C.  "il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo".

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 4174 del 02/03/2016:

 

Svolgimento del processo

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