Credito "liquido" è soltanto quello determinato nell'ammontare fin dall'origine
Credito al portatore ex art. 1182 cod. civ. e il requisito della "liquidità" ai fini della determinazione della competenza. Attenzione alla competenza territoriale. Cassazione SS. UU. Sentenza n. 17989/16

La sesta sezione della Corte di Cassazione riscontrando un contrasto giurisprudenziale rinvia avanti alle Sezioni Unite la questione "se sia applicabile l'art. 1182 c.c., comma 3, qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria".
Le Sezioni Unite rispondono al quesito con la Sentenza n. 17989 del 13/09/2016.
L'art. 1182 del codice civile individua classicamente il foro competente delle obbligazioni:
Luogo dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
E' prassi considerare che il forum destinatae solutionis previsto dall'art. 1182, comma 3, sia applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata. Ciò si applica in gran parte dei recupero crediti, ad, ad esempio, banalmente per il recupero della propria parcella.
Si evita di considerare, solitamente, nella individuazione della competenza territoriale, la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, in assenza di un contratto individuatore, fin dall'origine, della somma complessiva dovuta.
La Suprema Corte, nell'affrontare il caso si sofferma sugli esatti caratteri del requisito della "liquidità" del credito, uno dei tre requisiti (certo, liquido ed esigibile) del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. E ciò per il fatto che " ... nella giurisprudenza di legittimità non è stato mai messo in discussione che obbligazioni pecuniarie "portabili", ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono soltanto quelle liquide ...".
Ma per rendere "liquido" il credito, la pretesa obbligazione sarà sufficiente, come sostanzialmente sempre sostenuto, che basti la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore?
Su ciò si interrogano le Sezioni Unite, le quali affermano: " ... rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico".
E ancora: "L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorchè si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perchè quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)".
Potremmo temere, pertanto, che una parcella di avvocato abbia una così forte discrezionalità fra la scelta del massimo o del minimo tariffario tale da non poter radicare con serenità la causa presso il foro del territorio dello studio dell'avvocato.
Le Sezioni Unite affermano, in conclusione, in sentenza, il seguente principio di diritto:
"Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 ultimo comma c.p.c. ".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. Unite Sentenza n. 17989 del 13/09/2016:
Svolgimento del processo
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