Danni all'alunno: responsabilità della scuola e prova liberatoria
Alunno spinto durante la ricreazione: la scuola non risponde del danno qualora provi di aver adottato tutte le cautele necessarie. Tribunale di Trento Sentenza n. 299 del 24/03/2016

Non sempre l’istituto scolastico risponde dei danni subiti dall’alunno durante il tempo da questi trascorso nei suoi locali. In una recente pronuncia, precedentemente commentata1, la Suprema Corte ha ravvisato la responsabilità della scuola a seguito della caduta dell’allievo, statuendo che spetti ad essa dimostrare di avere esercitato la sorveglianza sugli studenti «con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso», stante l’obbligo, gravante in capo all’amministrazione scolastica, di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato. In quel caso, la scuola non aveva fornito la prova liberatoria. Viceversa, nell’ipotesi in cui essa fornisca la suddetta dimostrazione, nessun obbligo risarcitorio le è ascrivibile: in tal senso, ha statuito la pronuncia del Tribunale di Trento in commento.
Nella fattispecie in esame, il minore, a seguito di una spinta ricevuta da un compagno di classe durante la ricreazione, cadeva e si procurava la frattura di un incisivo. I genitori convenivano in giudizio la Provincia Autonoma di Trento2, al fine di veder riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei confronti del figlio.
Il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea e la rigetta per le seguenti ragioni.
Dall’attività istruttoria era emerso che il minore veniva urtato, da dietro, da un compagno di classe la cui identità non si era accertata e da tale spinta scaturiva la caduta. Il fatto si era verificato in cortile, durante l’intervallo, mentre gli alunni si disponevano in fila per due per far ritorno alle classi di appartenenza. Era stato acclarato che ogni classe aveva un punto di ritrovo e che ciascun insegnante li attendeva per condurli all’interno; dopo la caduta il minore veniva immediatamente soccorso. Secondo i giudici di merito, affinché sia ravvisabile una responsabilità in capo al docente, occorre la dimostrazione da parte dell’attore che il fatto dannoso si sia verificato nel tempo in cui lo studente si trovava sotto la vigilanza del maestro3, a prescindere dalla tipologia di responsabilità, contrattuale o aquiliana. Nel caso in cui si invochi la responsabilità ex art. 2048 c.c., si verifica un’inversione dell’onere della prova, in virtù della quale spetta all’insegnante dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. A tal proposito si parla di responsabilità oggettiva aggravata4, in cui l’”aggravamento” consiste nel fatto che il danneggiato non sia tenuto a provare la colpa del danneggiante, ma sia quest’ultimo a dover allegare la prova liberatoria; inoltre, la suddetta prova non si sostanzia nella mera dimostrazione di aver operato con diligenza, ma nell’allegazione della presenza di una causa estranea alla condotta del danneggiante idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento tenuto ed il danno patito.
Infatti, esiste in capo al precettore una presunzione di responsabilità per il fatto illecito dell’allievo che non può essere vinta dalla mera dimostrazione di non aver potuto spiegare un intervento correttivo, mentre occorre provare di aver assunto ex ante tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l’insorgere di una situazione di pericolo5. In altre parole, è necessario dimostrare «l’adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa6».
I giudici di merito ritengono che, nel caso di specie, la prova liberatoria sia stata fornita, giacché l’incidente si è verificato a causa di un’azione repentina ed imprevedibile, la cui subitaneità rendeva impossibile la previsione da parte dell’insegnante. Diverso sarebbe stato se l’alunno urtato dal compagno avesse avuto ragione di litigio con altri coetanei poiché, in quel caso, sarebbe stata necessaria una particolare attenzione, mirata a tener separati gli eventuali litiganti. Nondimeno, come acclarato in istruttoria, così non era. Inoltre, si è dimostrato che l’istituto scolastico aveva predisposto idonee cautele organizzative, prevedendo che il piazzale destinato alla ricreazione fosse monitorato dagli insegnanti, ciascuno dei quali era destinato ad una specifica zona di pertinenza.
In conclusione, i genitori del minore non hanno provato che la condotta dell’insegnante sia stata colpevole o negligente (ex art. 2043 c.c.), mentre la convenuta ha dimostrato che l’evento dannoso non le era addebitabile (art. 2048 c.c.). La domanda attorea viene, dunque, rigettata con la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite e della CTU.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
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2 Veniva citata la Provincia Autonoma di Trento come legittimata passiva giacché, in tema di responsabilità degli insegnanti, è escluso che gli stessi possano essere direttamente convenuti in giudizio nelle azioni risarcitorie per culpa in vigilando (salvo dolo o colpa grave), ai sensi dell’art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312.
3 In tal senso, vedasi Corte Cass., sentenza 16 febbraio 2015 n. 3081 secondo la quale: «gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode».
4 In tal senso vedasi, A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2014, 874 ss.
5 In senso conforme, vedasi Corte Cass. sent. 21 febbraio 2003 n. 2657
6 Corte Cass. sent. 18 aprile 2001 n. 5668
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Di seguito il testo di
Tribunale di Trento Sentenza n. 299 del 24 marzo 2016 :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trenta
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna
ha pronunciato la seguente
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