Datore di lavoro responsabile salvo il vizio occulto del macchinario o la condotta “eccentrica”
Solo il vizio occulto del macchinario e la condotta“eccentrica” esimono il datore di lavoro da responsabilità da infortunio sul lavoro. Cassazione Penale Sentenza n. 44327 del 19/10/2016

La massime
«Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto».
«È interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perchè "eccezionale" ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare»
La Sezione IV, con la sentenza n. 44327 del 30/9/2016, deposito in data 19/10/2016, torna sulla responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati ai prestatori in conseguenza alla violazione delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro, con riferimento particolare alla messa in sicurezza dei macchinari ivi introdotti.
Il fatto
A causa di un infortunio sul lavoro ai danni di un lavoratore occorso presso un cantiere edile1, il titolare del cantiere e datore di lavoro veniva condannato dai giudici di merito, Tribunale di Savona2 e Corte d'appello di Genova3, per il delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p., per violazione degli art. 70, co. 1, art. 71, co. 1 e 4, lett. a), nn. 1 e 3 D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 73, co. 1 e art. 8, co. 1, lett. f).
Al datore di lavoro veniva contestato l'avere agito, nella sua qualità datoriale, senza adottare le necessarie misure di sicurezza, mettendo a disposizione del lavoratore un macchinario non conforme alle normative di sicurezza, nonchè omettendo di prendere le misure necessarie all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e di fornire le necessarie informazioni e istruzioni.
Il contesto normativo
Le norme che all'uopo rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 590 cod. pen. Sono quelle de del D. Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e segnatamente:
l'art. 70, co. 1 secondo cui «le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto»;
l'art. 71, co. 1 secondo cui il datore di lavoro deve mette a disposizione dei lavoratori attrezzature «idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie»;
l'art. 71, co. 4, lett. a), nn. 1 e 3, secondo cui «Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; (…) 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z) (relativo all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che rilevano ai fini della salute e sicurezza del lavoro, della prevenzione e della protezione)».
Norme che pongono una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., rilevando la loro violazione quale reato omissivo improrprio.
La questio juris
La tesi difensiva muoveva dall'abnormità del comportamento del lavoratore, caratterizzato dall'imprevedibilità, tale da sollevare il datore di lavoro da responsabilità, stante l'assoluta episodicità della condotta negligente da parte del lavoratore, che il giorno dell'occorso aveva deciso consapevolmente di lavorare con il dispositivo di sicurezza manomesso4. Inoltre, non era in alcun modo emerso che in precedenza il macchinario in questione risultasse già manomesso.
Il giudice di seconde cure riteneva piuttosto che il comportamento negligente e disattento dell'operaio non avesse interrotto il nesso causale tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento lesivo, escludendo l'abnormità del comportamento del lavoratore, seppure imprudente e disattenta, posto che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia in tema di sicurezza del lavoro.
Nel caso di specie, dunque, non ottemperava alle prescrizioni e in tal modo non impediva il verificarsi dell'infortunio pur avendone l'obbligo giuridico.
Il datore di lavoro riproponeva la medesima tesi difensiva quale unico motivo di doglianza del ricorso per cassazione, insistendo nel ritenere il comportamento imprevedibile del lavoratore abnorme, non controllabile e quindi capace di elidere il nesso di causalità che legherebbe l'evento infortunio alla condotta datoriale asseritamente omissiva.
Il decisum
La Corte di cassazione abilitava la valutazione effettuata dalla Corte d'appello, nella misura in cui aveva ritenuto che «il rischio era conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non adeguatamente fronteggiato». Oggetto di contestazione non è la predisposizione di uno strumento pericoloso sprovvisto di idonei dispositivi di sicurezza, bensì il fatto che il datore di lavoro, nonostante «tale dispositivo venisse in alcuni casi rimosso dai dipendenti, non agiva in modo da scongiurare il rischio che costoro potessero rimuovere detto dispositivo e, anche solo accidentalmente, posizionassero le dita in corrispondenza della zona di taglio». Ciò rendendo evidente che il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.
Per tale ordini di ragioni non era possibile considerare il comportamento del lavoratore abnorme e idoneo a interrompere il nesso causale fra la condotta contestata al datore di lavoro e l'evento lesivo, essendo un dato ormai incontestabilmente acquisito che «le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro».
La stessa Suprema Corte, poi, si è premurata di indicare quando la condotta del lavoratore può definirsi “abnorme” e, come tale, idonea ad elidere il nesso di causalità tra l'omessa vigilanza del datore di lavoro e l'infortunio del lavoratore che pone in essere comportamenti negligenti o imprudenti, ossia «quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso». Un comportamento siffatto è “interruttivo” del nesso condizionante «non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare».
A rilevare è il concreto utilizzo del dispositivo, posto che «il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi». E a tal proposito la Suprema Corte offre pure la chiave interpretativa dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008, affermando che solo il vizio occulto della macchina introdotta dal datore di lavoro nella propria azienda esime lo stesso da responsabilità, posto l'obbligo a suo carico di verificare la sicurezza delle macchine ivi introdotte e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione delle stesse.
La Suprema Corte, quindi, riconosceva tutt'altro che imprevedibile o eccentrica la condotta del lavoratore, bensì prevedibile ed evitabile, sia per l'esistenza di dispositivo di sicurezza, sia per il fatto che la prassi di rimuovere detto dispositivo non era affatto sporadica.
Dott. Andrea Diamante
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1 Il lavoratore era impegnato, al momento del sinistro, nel taglio di alcuni tondini di ferro, impiegando a tal fine una cesoia. Pur essendosi avveduto del sollevamento dell'apposita protezione mobile della zona di taglio della macchina, la quale però in tal modo funzionava più speditamente grazie all'elusione del dispositivo di interblocco, a causa dell'assenza della suddetta protezione mobile, l'operaio introduceva inavvertitamente il dito all'interno del meccanismo, così da subire l'amputazione della falange distale del primo dito della mano destra. Lesioni giudicate guaribili in 55 giorni.
2Sentenza del 2 luglio 2014.
3III Sezione penale, sentenza del 14 ottobre 2015.
4Elemento, questo, emerso in dibattimento per espressa dichiarazione del lavoratore incorso nell'infortunio.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 44327 del 19/10/2016:
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova, 3 Sezione penale, con sentenza resa in data 14 ottobre 2015, confermava la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Savona il 2 luglio 2014, con la quale A.G. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p., con violazione degli art. 70, comma 1, art. 71, comma 1 e comma 4, lett. a), nn. 1 e 3, D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 73, comma 1, e art. 8, comma 1, lett. f), contestato all' A. in riferimento a un infortunio sul lavoro occorso in data 5 giugno 2009 presso uno dei cantieri edili dell'impresa di cui l' A. era titolare.
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