Diritto al compenso dell'avvocato e condanna - in diversa misura - al pagamento spese legali

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice in sentenza. Compensazione delle spese di CTU e principio della soccombenza. Spese dell'azione regolamento confini. Cassazione Sent. n. 17739/16

Diritto al compenso dell'avvocato e condanna - in diversa misura - al pagamento spese legali

La Corte Cassazione civile, con Sentenza n. 17739 del 7 settembre 2016 si sofferma su alcune questioni di primaria importanza riguardanti la liquidazione delle spese di lite: competenze dell'avvocato; competenze del CTU, spese di lite nell'azione di regolamento dei confini e apposizione di termini.

Avanti la Suprema Corte la parte lamentava una differenza fra la quantificazione delle spese di lite oggetto della sentenza di condanna e la determinazione del compenso dovuto all'avvocato per lo stesso processo. Era capitato che fra il primo e secondo grado fosse sorta contoversia sul compenso all'avvocato del primo grado e che la questione si fosse risolta con sentenza passata in giudicato. Tale compenso - determinato in via definitiva da un organo giurisdizionale - non coincideva con la condanna alle spese del primo grado operata dalla corte d'appello.

La domanda che giustamente ci si pone è se sia possibile che una parte venga condannata a pagare all'altra parte spese di lite in misura diversa di quanto parte vittoriosa abbia corrisposto al proprio avvocato. La questione non è peregrina e apre la porta a profili di diritto che vanno ben ponderati. Ma innanzitutto vediamo cosa affferma la Corte di Cassazione.

Secondo la Corte "la liquidazione delle spese nel rapporto interno tra avvocato e cliente non vincola il giudice nell'ambito della liquidazione delle spese tra quest'ultimo e la sua controparte nel giudizio. Infatti, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti ... ". Con ciò si conferma il principio secondo il quale la determinazione del quantum dovuto dal cliente all'avvocato prescinde da quanto è stato posto a carico della controparte, solitamente indendendosi che l'avvocato potrebbe chiedere maggiori competenze rispetto a quanto liquidato dal giudice.

Ma continua la S.C. "Tale principio è perfettamente rovesciabile nel senso che non è possibile neppure l'inverso, ossia che la determinazione in un'autonoma sede contenziosa del compenso dovuto dal cliente al proprio avvocato vincoli i terzi e il giudice della causa cui si riferisce l'attività giudiziale svolta, il quale è il solo titolare del potere di regolare e quantificare le spese relative".

Pur condividendo la pronuncia della Corte nel caso di specie, i principi sui quali basa la propria decisione vengono espressi in modo non completo e non tengono conto dell'evolversi degli ultimi decenni del rapporto avvocato-cliente rischiando di creare un silenzioso principio a contrariis che urta contro la ratio stessa dell'istituto del pagamento delle spese di lite da parte soccombente (artt. 91 e 92 c.p.c.). E mi spiego.

Nel caso di specie nulla questio avendosi avuto una condanna al pagamento delle spese legali quantificate in misura inferiore rispetto a quanto l'avvocato aveva ottenuto in separata sede. Ma è giocoforza necessario chiedersi se il principio espresso dalla S.C. abbia valenza anche sulla base di una differenza di liquidazione in senso inverso, vale a dire se la condanna alle spese di lite della corte d'appello fosse stata in misura superiore rispetto a quanto l'avvocato del primo grado aveva ottenuto nella separata sede. Può l'avvocato aver ricevuto 5.000,00 euro per il primo grado e la parte - cliente di quell'avvocato - ottenere a proprio favore una condanna al pagamento delle spese di lite per euro 10.000,00, trattenendo la differenza? Può una parte lucrare sulle spese di lite e, in definitiva, sul compenso dell'avvocato?

La risposta deve essere, ovviamente, no!

Per quale motivo si ritiene che la risposta debba essere assolutamente negativa? Per lo stesso principio espresso dall'art. 91 c.p.c., vale a dire che la condanna della parte soccombente è una condanna "al rimborso delle spese" a favore della parte vincitrice. Il concetto di rimborso implica che dette spese siano state sostenute o, si può ammettere per estensione, debbano essere sostenute a breve. E' una partita di giro.

Si diceva che la questione non è peregrina poiché è evidente che vi sono casi sempre più frequenti nei quali ciò accade e penso, in primis, agli accordi fra l'avvocato e grandi gruppi bancari-assicurativi o penso, anche, alla normativa sul gratuito patrocinio che vede ridotte della metà le competenze dell'avvocato ma nulla dice sulla eventuale condanna alle spese di lite della controparte.

Ci si chiede quindi, nel caso in cui vi sia un preventivo sottoscritto fra cliente e avvocato per una quantificazione in misura minima delle competenze del legale, potrà il giudice condannare controparte a pagare spese legali maggiorate al cliente sottoscrittore di quel preventivo? Se diamo per scontato che la risposta sia negativa dobbiamo chiederci quali debbano essere le conseguenze giuridiche qualora ciò accada. Un argomento sul quale tornare.

 

La sentenza in commento, tuttavia, si occupa prevalentemente della compensazione delle spese di CTU in relazione al potere concesso dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. poiché parte vittoriosa lamenta che erra " ... il giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa". La S.C. da atto che sul punto si sono formati diversi indirizzi.

Tuttavia la sentenza propende per la soluzione che vede le spese di consulenza tecnica come facenti parte delle spese del giudizio complessivamente intese, e afferma: "è senz'altro corretta l'equiparazione delle spese di c.t.u. a tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.". e aggiunge: "Acquisito tale dato di partenza, peraltro comune ad entrambi gli indirizzi richiamati, ciò che non appare condivisibile, invece, è che la compensazione (s'intende, interna) delle spese di c.t.u. esponga la parte interamente vittoriosa ad un inammissibile pagamento delle spese processuali, in violazione dell'opposto principio (non revocato in discussione) elaborato dalla giurisprudenza".

Per concludere esprimendo il seguente principio di diritto:

"poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa".

 

 

Infine, la questione della compensazione delle spese di lite e di CTU nell'azione di regolamento dei confini e apposizione dei termini. Afferma la S.C. "L'azione di cui all'art. 951 c.c., che ha carattere personale, presuppone un confine certo (v. Cass. n. 2389/64) o accertato dal giudice, sicchè non comporta alcun contenzioso tra le parti, le quali sono tenute in ogni caso a concorrere in misura paritaria alle spese di apposizione dei termini".

Salvo tuttavia che una  delle parti faccia resistenza. "Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese".

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 17739 del 07/09/2016:

 

Svolgimento del processo

C.G. e E.B., comproprietari di un appezzamento di terreno e di una stradella d'accesso posti in _______, agivano in regolamento di confini nei confronti dei coniugi L.S. e di A.E., nonchè di I.S., rispettivi proprietari di terreni limitrofi. L'attore domandava anche l'apposizione di termini lapidei e il rilascio della porzione della stradella sottratta loro dall'apposizione delle recinzioni dei convenuti.

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