Diritto di critica e diffamazione in relazione alla concorrenza sleale

Non è opera artistica un "libro inchiesta" ma lo è la prefazione. La critica presuppone la verità almeno putativa dei fatti rappresentati. La critica come atto di concorrenza sleale. Cass. Sentenza 22042/16

Diritto di critica e diffamazione in relazione alla concorrenza sleale

Avanti alla corte del merito era portata una richiesta di danni all'autore e alla casa editrice per la pubblicazione di un libro sulla vita e sull'operare di una nota società, libro avente un contenuto ritenuto gravemente lesivo del marchio rappresentato dalla parte istante.

La Corte d'Appello aveva, tuttavia, ritenuto l' "attitudine potenzialmente lesiva del libro, nelle sue diverse parti ...", ma aveva ritenuto applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, ravvisandovi non un'opera o inchiesta giornalistica, ma un'opera artistico-letteraria, in cui prevaleva l'affermazione di ideali e valori che l'autore intendeva trasmettere. Nel libro, infatti, secondo la Corte, mancava un intento informativo e prevaleva l'esigenza narrativa, anche autobiografica.

Il conseguente ricorso per cassazione da l'occasione per la Suprema Corte di approfondire svariati aspetti della relazione concettuale fra "libro inchiesta" e opera letteraria, diritto di cronaca e diritto di critica, andando a toccare aspetti della diffamazione in relazione ad atti di concorrenza sleale e della pubblicità informativa.

Argomenti così vasti da meritare ben altri approfondimenti e sui quali in questa sede solamente si accenna.

 

Libro inchiesta e opera letteraria.
La qualificazione del libro come opera letteraria o artistica o di fantasia comporterebbe una diversa gradazione di valutazione in ordine ai profili diffamatori in esso contenuti in applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, da valutarsi secondo parametri meno rigidi rispetto a quelli previsti per l'attività giornalistica o saggistica o libro inchiesta.
Ricorda che S.C. che "la ragione di questo trattamento, che privilegia e tutela l'espressione artistica dell'autore, si spiega in ragione del fatto che compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto oggetto, ma di idealizzarla o esprimerla mediante figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, ma ciò presuppone che possa immediatamente apprezzarsene l'inverosimiglianza, cioè la manifesta difformità e lontananza della rappresentazione artistica dalla realtà".

E continua l'analisi aggiungendo: "l'estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un'opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica: mentre quest'ultima trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive (che integrano i diritti di cronaca e, soprattutto, di critica), l'opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere mediante un'attività realmente inventiva o, comunque, di trasfigurazione creativa della realtà".

Nel caso di specie, il libro esaminato, secondo la Corte di Cassazione, non poteva essere classificato come opera artistica o di fantasia stante le precise imputazioni fatte all'azienda interessata costituenti un vero e proprio "atto di accusa" nell'intenzione manifestata dall'autore stesso.


Diritto di cronaca e diritto di critica.
A questo punto, escluso che si possa inquadrare nell'opera satirica o letteraria, diventa necessario ulteriormente determinare se il libro potesse costituire opera giornalistica o saggistica, oppure, addirittura, stante la circostanziata e documentata ricostruzione della realtà, in tal modo presentata al pubblico, non si fosse in presenza di un contenuto di denuncia tipica del giornalismo d'inchiesta e con la conseguente necessità di applicare i più severi limiti dell'attività giornalistica e, in particolare, quelli della verità dei fatti narrati.
Rileva, in tale disamina, la differenziazione fra diritto di critica dal diritto di cronaca.

Secondo la Suprema Corte "... il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione di fatti e comportamenti e, quindi, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, e tuttavia il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, perché frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene. Ciò vale, in particolare, quando ... la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, seppure con prevalenza di quest'ultima".

Il diritto di critica non può, pertanto, prescindere dalla verità dei fatti seppur ciò intesa in senso putativo.
In un libro di saggistica, secondo la S.C. " ... l'indagine sulla verità è richiesta con modalità meno rigorose nell'ambito del giornalismo d'inchiesta ..." e ci si accohntenta della verità purativa seppur "quando sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sull'attendibilità delle fonti".


Si aggiunge alla somma di critiche al libro la stessa conformazione dello strumento nel quale è inserito il contenuto, vale a dire il libro stesso, stante il carattere particolarmente duraturo del mezzo divulgativo utilizzato (un libro) rispetto ad un altro strumento - seppur cartaceo - come ad esempio un quotidiano.


Contenuto principale e prefazione e/o postfazione.
Non può non interessare la ulteriore distinzione compiuta dalla Corte di Cassazione nel momento in cui è passata ad analizzare la posizione dell'autore della prefazione e postfazione, pure questa ritenuta dal ricorrente offensiva e lesiva al nome della società.
Afferma la Corte: "La valutazione della Corte di merito circa la natura artistico-letteraria del libro del C. è, invece, condivisibile con riguardo alla prefazione e postfazione, che rappresentano una forma diversa e autonoma di estrinsecazione del pensiero che va scissa dal testo librario ...". In questo senso il contenuto della prefazione, a differenza del testo vero e proprio, rappresenta una libera manifestazione del pensiero, protetta dagli artt. 9 e 21 Cost.


Concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, diffamazione.
Secondo l'art. 2598 c.c. n. 2) compie atti di concorrenza sleale chi

"diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente".

La corte del merito aveva escluso la configurabilità della concorernza sleale poiché:
1) sarebbe mancata la prova di un pregiudizio economico fattivo ed attuale al patrimonio dell'azienda;
2) gli apprezzamenti denigratori non riguardavano i prodotti commercializzati dall'azienda bensì vicende del tutto estranee all'attività quotidiana di vendita al dettaglio.

Tale impostazione viene censurata dalla Corte di Cassazione la quale afferma "la sentenza impugnata ha errato per avere ritenuto che la mancata prova di danni già verificatisi o dell'avvenuto storno dei dipendenti fosse sufficiente ad escludere la denunciata concorrenza sleale per denigrazione" e infine " ... ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale ...".

Quanto al merito del discredito, secondo la S.C., tuttavia,

"La diffusione di informazioni che arrecano discredito e pregiudizio all’azienda dell’impresa concorrente rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica e non costituisce atto di concorrenza sleale per denigrazione allorquando tali informazioni siano veritiere e non costituiscano l’occasione per formulare vere e proprie offese ed invettive nei confronti del concorrente".

E conclude " ... in presenza di notizie e apprezzamenti veritieri sui prodotti e sull'attività del concorrente, un illecito concorrenziale, a norma dell'art. 2598 n. 2 c.c., è ravvisabile solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere".

Avv. Luca Marco Rasia

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 22042 del 31/10/2016:


Fatti di causa

1.- La Co.E. ha convenuto in giudizio B. C., G. A., S. F. e le società Ess. e M. Editore e ne ha chiesto la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, a norma degli artt. 2043 e 2598, n. 2 e 3, c.c., lamentando di essere stata diffamata e di avere subito concorrenza sleale per denigrazione, scorrettezza professionale e pubblicità ingannevole, in relazione al libro, edito da M., distribuito e pubblicizzato da Ess., intitolato __________ - Le mani sulla spesa degli italiani, scritto dal C., con prefazione dell'economista A. e appendice del giornalista F., con il quale l'autore aveva inteso sferrare un atto di accusa nei confronti della Lega delle Cooperative, e in relazione alla campagna mediatica che ne era seguita (con la pubblicazione di articoli di stampa, la partecipazione dell'autore a trasmissioni televisive ecc.). La condanna dei convenuti è stata chiesta anche da Mario Z., presidente della Co.E., il quale è intervenuto nel giudizio, lamentando di avere subito per i medesimi fatti offese all'onore e alla reputazione.

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