Emanato il D.L. 205 del 11/11/2016 ulteriori interventi in favore dei terremotati del Centro Italia
Emanato il D.L. 205 del 11/11/2016 relativo a ulteriori interventi in favore dei terremotati del Centro Italia.

Venerdì 11 novembre 2016 è stato emanato un ulteriore Decreto relativo al terremoto nel Centro Italia, del quale si continua a sentire lo sciame sismico.
In sintesi il Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205, entrato in vigore il 14 novembre 2016, è stato emanato con l’intento di istituire nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Si ricorda che già con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, e che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti del predetto stato di emergenza. Effetti ulteriormente estesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, dovrà individuare, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni (aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016) al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal D.L. n. 189 del 2016 e dal decreto legge che si sta commentando ora, valutandone la congruita' in relazione ai danni riscontrati.
Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunita' locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale.
I suddetti provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza.
Sarà il Dipartimento della protezione civile a provvedere alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
Le procedure contrattuali sopra descritte dovranno essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.
Agli oneri conseguenti all'attuazione di detti contratti si provvederà nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.
Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività agricole che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, saranno destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016.
Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019 e 2020 dei
programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate, sarà assicurata dallo Stato.
Saranno concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, il cui importo sarà concesso con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
I titolari di attivita' produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici, nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dovranno acquisire la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente.
Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.
Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.
I Comuni interessati possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo tecnico od amministrativo.
Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di
venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza.
Puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza.
Vi sono poi interventi immediati sul patrimonio culturale.
Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operativita' dell'elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,
le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalita'.
Anche in deroga all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, Decreto a tutela dei beni culturali (anche conosciuto come Codice dei Beni Culturali), i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi
inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici, Anas S.p.a.
provvede in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo stanziato dal Governo.
Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dalla legge, per ciascun tipo e grado di scuola.
Inoltre i medesimi dirigenti possono istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, nonché' di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA); assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate. Tali assegnazioni saranno regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dal 14/11/2016, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica.
Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture.
Davide G. Daleffe
---------------------------------------- testo Decreto Legge ------------------------------------------
Di seguito il testo del
D.L. 205 del 11/11/2016
DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2016)
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