Dovuti i danni in caso di inaccessibilità di un “bancomat” a causa di una barriera architettonica
Dovuto il risarcimento dei danni in caso di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico a causa di una barriera architettonica, nella specie un bancomat. Corte di Cassazione civile Sentenza n. 18762/16

La Costituzione italiana in primis afferma il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, disponendo che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il legislatore ha negli anni più volte cercato di intervenire in favore di tutti quei soggetti considerati “più deboli” rispetto alla maggior parte dei cittadini. Un esempio interessante di tali interventi è la legge 5 febbraio 1992 n. 104, contenente misure per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che all’art. 24, comma 1 , dispone che “tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.
Successivamente la legge 1 marzo 2006 n. 67, intitolata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, conferma la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti ritenuti discriminatori, direttamente o indirettamente, come meglio descritti nell’art. 2 della medesima legge.
Da un punto di vista più pratico è da citare anche la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, contenente disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Nel caso di specie la corte di Cassazione, con Sent., Sez. III civ., n. 18762 del 23 settembre 2016, analizza la conformità di uno dispositivo “bancomat” installato da un istituto di credito in un edificio privato, ma aperto al pubblico, alle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche a tutela di persona disabili.
La Corte statuisce che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persona con ridotta o impedita capacità motoria, del suddetto dispositivo “bancomat”, senza che rilevi l’assenza di una norma ad hoc che costringa la banca ad abbattere dette barriere architettoniche.
La Corte conclude conferma, a favore di coloro che siano incappate in un tale disagio, l’applicazione della tutela giurisdizionale antidiscriminatoria di cui all’art. 3 della Legge 67/2003, al fine di vedere riconosciuto e ristorato il danno subito.
di Daleffe Davide Giovanni
-----------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 18762 del 23/09/2016:
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!