Droni ed obbligo assicurativo: S.A.P.R. ed aeromodelli, normativa applicabile, limiti e sanzioni
Per condurre i S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) secondo il regolamento ENAC è necessario dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità verso terzi.

I droni rappresentano ormai una realtà estremamente diffusa nel nostro Paese; molti ne possiedono uno ma pochi conoscono le normative da rispettare per condurre questo dispositivo nel rispetto della legge. Lo scopo del presente contributo consiste nel tentare di fare chiarezza in un quadro legislativo piuttosto nebuloso.
È possibile rinvenire la definizione di drone nell’art. 743 del Codice della Navigazione, rubricato “nozione di aeromobile”, che così recita:
«Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia […]».
Si ricorda che l’ENAC è un organo competente a normare in materia tecnica, per quel che attiene alla certificazione nonché la vigilanza nell’aviazione civile, come disposto dall’art. 687 del Codice della Navigazione, sotto la rubrica “amministrazione dell’aviazione civile”.
In attuazione del succitato articolo 743 C.d.N., l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha emanato dei regolamenti: trattasi del Regolamento ENAC n. 1 del 16 dicembre 2013 e più recentemente del Regolamento ENAC n. 2 del 16 luglio 2015. All’art. 4 del Regolamento del 2015 vengono indicate le fonti normative1 da osservare in materia; inoltre l’art. 1 il citato regolamento distingue i mezzi aerei condotti a distanza in 1) Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.)2 ed in 2) aeromodelli3.
I primi, abbreviati con l’acronimo S.A.P.R., sono impiegati ad uso professionale, mentre i secondi vengono usati per scopo ricreativo. La suddetta distinzione assume particolare rilievo giacché, in base alla classificazione dello strumento utilizzato, occorrerà dotarsi o meno dell’autorizzazione e dell’assicurazione. Infatti, per gli aeromodelli non trova applicazione la disciplina del Codice della Navigazione né è richiesta l’autorizzazione dell’ENAC o l’obbligo assicurativo, stante l’impiego degli stessi a scopo hobbistico-ricreativo-sportivo. Le attività compiute da un mezzo S.A.P.R., invece, sono considerate specializzate, a prescindere dalla natura gratuita od onerosa delle stesse4; si tratta, in particolare, di riprese, videosorveglianza, immagini, fotografie e via discorrendo; tramite i S.A.P.R. è, altresì, possibile svolgere attività di ricerca e sviluppo (art. 7 Regolamento ENAC del 2015).
Ai sensi dell’art. 20, per essere un pilota di un aeromobile a pilotaggio remoto (APR) occorre avere un’età minima di 18 anni ed un’idoneità psicofisica adeguata alle funzioni da assicurare, oltre che dimostrare di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un APR. L’ENAC rilascia un “Attestato di pilota” (per droni inferiori ai 25 kg) o una “Licenza di pilota” di APR (per droni superiori o uguali ai 25 Kg), di durata quinquennale, attestanti il riconoscimento di competenza del pilota.
I S.A.P.R., nel Regolamento, sono classificati a seconda del peso (art. 6) maggiore o minore di 25 Kg, ma sempre inferiore ai 150 Kg.
-Peso inferiore ai 25 Kg
In caso di massa operativa al decollo (id est: peso) inferiore a 25 Kg, il dispositivo deve essere dotato dei dati identificativi del sistema e dell’operatore. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2016, oltre alla targhetta recante i dati di cui sopra, il S.A.P.R. deve essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR5 (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ed il proprietario/operatore e dei dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi (art. 8 c. 2). Tali droni possono essere guidati da un pilota in possesso del riconoscimento della competenza in stato di validità, in altre parole occorre un attestato di pilota di APR, rilasciato da un Centro di Addestramento APR. Il pilota, inoltre, deve dotarsi di un apposito giubbetto ad alta visibilità (art. 8 c. 8) e stipulare una polizza assicurativa (amplius infra).
Le operazioni di volo possono essere critiche e non critiche; rientrano nelle prime quelle che prevedono il sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, infrastrutture sensibili. Per svolgere tali operazioni è necessaria la previa autorizzazione dell’ENAC. In ogni caso è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone (art. 10 c.7).
-Peso maggiore o uguale ai 25 Kg
Gli aeromobili a pilotaggio remoto con massa al decollo uguale o maggiore ai 25 kg, che effettuano attività all’interno dello spazio aereo italiano, sono registrati dall’ENAC mediante iscrizione nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (art. 14). Per condurre questi droni è necessario dotarsi di un’abilitazione alla navigazione, attestata mediante il rilascio di un permesso di volo. Il permesso di volo indica le condizioni e/o limitazioni, nell’ambito delle quali devono essere condotte le operazioni. Per pilotare droni dal peso superiore od uguale a 25 Kg è necessaria la licenza di pilota.
-Peso inferiore ai 2 Kg
Le operazioni specializzate condotte da un dispositivo con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, purché il modello abbia caratteristiche di inoffensività (art. 12). Permane, anche per questi droni, il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone et similia.
-Regole per la circolazione ed utilizzo dello spazio aereo
Il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo con il proprio dispositivo; inoltre la distanza massima sul piano orizzontale è di 500 metri; mentre l’altezza massima prevista è di 150 metri. Il pilota deve condurre il mezzo in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi.
È fatto divieto di volare all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio; ad una distanza inferiore a 5 Km dall’aeroporto, laddove non sia istituita una ATZ a protezione delle operazioni di volo ed all’interno delle zone regolamentate attive e delle zone proibite (art. 24). Il volo consentito è quello che prevede il mantenimento del contatto visivo, il cosiddetto VLOS6 (Visual Line of Sight); esso consiste nello svolgere operazioni entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto sia in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista.
Il regolamento nulla dice in merito ai voli “indoor”, vale a dire in zone chiuse. Nel silenzio della legge, si presume che tale volo sia libero, fermo restando il divieto di sorvolo di assembramenti di persone.
-Violazione del Regolamento e sanzioni
Il mancato rispetto del regolamento comporta l’irrogazione di sanzioni (art. 30). La violazione delle disposizioni ivi previste si traduce nella violazione dell’articolo 1174 del codice della navigazione7 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 6.197,00. Inoltre, l’ENAC può dar luogo alla sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, giungendo sino a revocarli nei casi più gravi. Infine l’ operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto o il pilota, secondo le rispettive responsabilità, devono comunicare all’ENAC, entro 72 ore, ogni incidente e inconveniente grave (art. 29).
-Assicurazione per la responsabilità verso terzi
Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, non è consentito condurre operazioni di volo con un drone (S.A.P.R.) se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 785/2004.
La polizza può coprire le attività specializzate svolte in aree critiche (o non critiche) e l’attività sperimentale. In particolare, l’assicurazione deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di volo con aeromobili a pilotaggio remoto; a seconda delle tipologie di polizza possono essere coperti anche i rischi per danni riportati durante le operazioni a terra, nondimeno si segnala che il Regolamento ENAC non impone l’obbligo assicurativo per siffatte operazioni.
L’assicurazione non è obbligatoria per gli aeromodellisti giacché, come si diceva all’inizio dell’articolo, il loro impiego è a scopo meramente ricreativo.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
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1 Codice della Navigazione; Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Regolamento Basico”; Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Requisiti Assicurativi”; Regolamento (UE) 923/2012 Standardised European Rules of the Air – SERA; Regolamento ENAC “Regole dell’Aria - Italia”; Regolamento Tecnico dell’ENAC; Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”; Regolamento ENAC Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”
2 Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto. (art. 5 Regolamento ENAC del 2015)
3 Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi. (art. 5 Regolamento ENAC del 2015)
4 In ogni caso, in ipotesi di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo tra l’operatore del SAPR e il committente nel quale le parti definiscono le rispettive responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e condizioni connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dati di cui all’Art. 34 del presente Regolamento. In tal senso, vedasi art. 7 c. 3 Regolamento.
5 Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
6 Nondimeno, può accadere che le operazioni siano condotte ad una distanza che non consente al pilota di rimanere in contatto visivo diretto (Beyond Line Of Sight: BLOS). In questi casi, il pilota mantiene la responsabilità di evitare collisioni, adottando metodi alternativi per mantenere il contatto visivo con il mezzo, ad esempio mediante l’impiego di osservatori e/o stazioni di pilotaggio supplementari.
7 Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 309,00.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.