Esecuzione mantenimento del minore: al precetto si devono allegare i documenti di spesa
Recupero assegno di mantenimento per il minore: la madre deve documentare fin dal precetto le spese che intende farsi pagare dal padre. Corte di Cassazione Sentenza 20/10/2016 n.21241

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese per il mantenimento dei figli costituisce titolo esecutivo a condizione che il genitore creditore alleghi gli esborsi e la relativa entità.
La pronuncia in commento interviene in materia di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore della prole minorenne1. I genitori si erano separati consensualmente nel 2004, l’accordo di separazione disponeva che ciascun coniuge contribuisse, in pari misura, alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore.
Nel 2012 il genitore collocatario notificava al padre della ragazza atto di precetto per il cospicuo importo di circa 62.000,00 € sul presupposto del suo inadempimento all’obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie; egli proponeva opposizione agli atti esecutivi, adducendo che la creditrice non avesse allegato al precetto alcun documento che dimostrasse la correttezza del calcolo della somma precettata.
Il Tribunale di Imperia accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace il precetto. In particolare, il giudice di merito faceva riferimento all’esistenza di due distinti orientamenti giurisprudenziali: quello “rigoroso”, in virtù del quale, il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per la corresponsione degli oneri di mantenimento qualora gli stessi non siano stati provati con altro titolo giudiziale; quello “liberale” secondo il quale il verbale di separazione può integrare il titolo esecutivo solo nel caso in cui il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativa degli esborsi di cui chiede il ristoro. Pertanto, pur aderendo all’ultimo orientamento, il precetto doveva ritenersi inefficace, in quando la precettante non aveva allegato all’atto stesso alcun documento di spesa. Avverso tale pronuncia si proponeva ricorso per Cassazione. La ricorrente deduceva di aver allegato la documentazione comprovante le spese in sede di comparsa di costituzione e risposta, depositata nel giudizio di opposizione, inoltre sosteneva che la suddetta documentazione non andasse unita al precetto a pena di inefficacia (come, invece, affermato nel giudizio di merito).
La Suprema Corte rigetta tale ricostruzione e conferma quanto sostenuto dal Tribunale imperiese. Infatti, «la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi».
La predetta opposizione (art. 617 c.p.c.), prosegue la Corte, ha lo scopo di verificare il quomodo dell’esecuzione e non può sanare le lacune dell’atto di precetto2. La ricorrente, infatti, aveva ingiunto il pagamento dell’importo precettato senza nulla allegare, solo in sede di comparsa di costituzione aveva precisato quanta parte della cifra riguardasse le spese ordinarie3 e quanta le straordinarie4.
Il precetto, dunque, nelle forme in cui è stato notificato, non può produrre gli effetti suoi propri, per la totale mancanza dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo.
Infine, gli Ermellini ribadiscono che l’accordo raggiunto in sede di separazione, in base al quale ciascun genitore sia obbligato pro quota alla corresponsione delle spese a favore del minore costituisca titolo esecutivo idoneo senza necessità di alcun intervento ulteriore da parte del giudice «ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità5". "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto».
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
-----------------------
1 Si ricorda che l’assegno di mantenimento svolge non solo una funzione di riequilibrio, ma rappresenta la modalità principale di adempimento agli obblighi economici connessi alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole da parte del genitore non convivente.
2 Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere ad un obbligo risultante dal titolo esecutivo nel termine di 10 giorni con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.
3 Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli. More solito, esse sono comprese nella somma che il genitore non collocatario versa con l’assegno periodico. Pertanto, di esse, il genitore affidatario non può chiedere il rimborso. A titolo di esempio, si considerano tali le spese relative alla scuola e all’educazione del minore. Ciascun Tribunale ha adottato dei protocolli nei quali è presente un’indicazione di massima su quali spese si considerino ordinarie e quali straordinarie; e.g. le spese per la mensa sono ordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Roma e straordinarie per il protocollo del Tribunale di Bergamo.
4 Le spese straordinarie, secondo la giurisprudenza, sono tali per la loro imprevedibilità, rilevanza e imponderabilità (Corte Cass., sentenza 9 giugno 2015 n. 11894). Alcune di esse devono essere previamente concordate con l’altro genitore, mentre per altre non è necessario. Le suddette spese non sono comprese nell’assegno di mantenimento.
5 Corte Cass., Sez. III, sentenza del 23 maggio 2011 n. 11316, Rv. 618151
-----------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 21241 del 20/10/2016:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!