Esenti da marca da bollo i certificati di anagrafe da usarsi in giudizio

Esenti da imposta di bollo i certificati di anagrafe ad uso notifica e in genere da utilizzarsi in una causa. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E 18/04/2016

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Esenti da marca da bollo i certificati di anagrafe da usarsi in giudizio

Quando l'avvocato chiede un certificato di anagrafe per conoscere l'esatto indirizzo ai fini di una notifica di un atto, è notorio, deve pagare e inoltrare o depositare la marca da bollo da 16 euro all'ufficio anagrafe. Su ciò era stato fornito tempo addietro un parere del Ministero dell'Interno che aveva dichiarato la necessità dell'imposizione del bollo.

Con nuova presa di posizione lo stesso Ministero cambia idea. E l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n° 24/E del 18 aprile 2016 recepisce il cambiamento.

Il ragionamento svolto dall'Agenzia delle Entrate verte attorno alle disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, che per comodità di riporta di seguito:

Art. 18
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
 

Con l'introduzione del Contributo Unificato il regime dell'imposta di bollo cambia radicalmente. Dichiara l'Agenzia delle Entrate: "L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali ... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali".

E conclude la Risoluzione affermando:

"A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.
In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato".

 

Di seguito il testo del provvedimento:

 

RISOLUZIONE N. 24/E
Roma, 18 APRILE 2016

OGGETTO: Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212

Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente il DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente;

Quesito

Il Ministero dell’Interno fa presente che l’Ordine degli avvocati di …, con nota n. ... del … luglio 2015, ha affermato che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per uso notifica atti giudiziari devono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo.
L’istante evidenzia, tuttavia, che la soluzione prospettata dall’Ordine degli avvocati risulta difforme al parere che il Ministero istante aveva reso alla Prefettura di …, nel quale era stato precisato che “…i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”.
Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.

2 Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Ministero interpellante ritiene che i certificati anagrafici in argomento non possano essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.” La nota 2 al suindicato articolo specifica che, “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive…”.
In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).
In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972 - recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta - o nei casi previsti da leggi speciali.

Si osserva, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo.

Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, nel senso che, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.
Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.

A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.
In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

 

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