Gratuito patrocinio: con la mera residenza anagrafica non si cumulano i redditi dei conviventi

Al fine di sommare i redditi ai fini del gratuito patrocinio occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica quanto al nucleo familiare di fatto. Cassazione Sentenza n. 45511/16

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Gratuito patrocinio: con la mera residenza anagrafica non si cumulano i redditi dei conviventi

Con Sentenza n. 45511 del 28/10/2016 la Corte di Cassazione affronta un interessante tema in materia di ammissione al patrocinio a carico dello Stato: le modalità di cumulo dei redditi dei conviventi.

Infatti, l'articolo 15-ter della legge 30 luglio 1990, n. 217, prevede che il reddito dichiarato ai fini dell'ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio debba essere valutato per l'intero nucleo familiare. Si riporta per comodità l'art. 15-ter:

Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a ______________.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Nel caso di specie l'imputato era stato ammesso al beneficio avendo dichiarato i propri redditi personali, ma l'amissione era stata poi revocata da provvedimento del GIP, il quale aveva sommato, come per legge, i redditi degli altri familiari risultanti dalle risultanze anagrafiche del comune. Il soggetto di giovane età risultava, infatti, avere genitori ed un fratello.

Ricorreva, contro il provvedimento, il beneficiato assumendo di non poter usufruire degli aiuti della sua famiglia anagrafica, ricevendo da loro un aiuto pari a € 400 mensili ma di non essere convivente e per ciò mancando uno dei requisiti di legge per il cumulo dei redditi dei familiari.

Egli in effetti si era qualificato "senza fissa dimora" nell'autocertificazione compilata per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio come, altresì, risultava dall'anagrafe del comune.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Il Giudice prima della revoca del provvedimento avrebbe dovuto svolgere una concreta indagine al fine di stabilire se il rapporto di convivenza sussistesse effettivamente e, dunque, si accompagnasse anche una concreta attività di contribuzione. E aggiunge: "Secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta".

La Suprema Corte richiama il proprio costante indirizzo secondo il quale: " ... nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza ... compreso il convivente more uxorio".

 

E conclude esprimendo il seguente principio di diritto, al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi:

"La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare"

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 45511 del 28/10/2016:

 

RITENUTO IN FATTO

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