I contratti della PA possono essere conclusi con lo scambio di proposta ed accettazione?

Contratti della Pubblica Amministrazione, e requisito della forma scritta, quando conclusi mediante scambio di proposta e accettazione. Cassazione Sent. n.12540/16

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I contratti della PA possono essere conclusi con lo scambio di proposta ed accettazione?

Mentre è pacifico il principio secondo il quale un contratto per il quale sia prevista la forma scritta "ad sustantiam" possa essere stipulato mediante lo scambio di scritti contenenti l'uno la proposta e l'altro l'accettazione della prima, nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere (e lo ha fatto con Sentenza n.12540 del 17 giugno 2016) quali siano i confini di validità di analogo contratto stipulato, tuttavia, dalla Pubblica Amministrazione.

Si trattava di un contratto con il quale un ente pubblico aveva concesso in locazione un garage ad una ditta privata. A fronte del mancato pagamento l'ente pubblico chiedeva lo sfratto mentre resisteva il conduttore adducendo la nullità o, perlomeno, chiedendo l'annullamento del contratto non essendo lo stesso stato validamente stipulato. Vale a dire che mancava un contratto confezionato in modo omogeneo in una unica composizione grafica.

I giudici del merito, sia in primo che in secondo grado, dichiaravano la nullità del contratto di locazione, rilevando d'ufficio il difetto di consenso manifestato in forma scritta.

La Suprema Corte conferma la possibilità di stipulazione di un contratto mediante scambio di proposta e accettazione ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Tuttavia sposta il problema sulla peculiarità del caso stante che una della parti è un ente pubblico, ed infatti afferma: "Altra e diversa questione è poi quella dell’assoggettamento dei contratti della pubblica amministrazione ad un ulteriore requisito di forma, e cioè quello per cui di regola (e salve le espresse eccezioni previste dalla stessa legge) non è possibile la loro stipulazione nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti (conclusione del contratto cd. a distanza o per corrispondenza), ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge di contabilità di stato (Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440), onde essi vanno consacrati in un unico documento che va sottoscritto dalle parti, anche se non contemporaneamente"

E conclude, la corte di Cassazione con l'enunciazione del seguente duplice principio di diritto:

"in caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell’unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell’altro;

i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta 'ad substantiam' e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi"

 

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sentenza n.12540 del 17/06/2016:

Svolgimento del processo

La Cooperativa P. S.c.r.l. agì in giudizio nei confronti dell’INPDAP, nonché della B.S.M. S.r.l. e della E. S.c.r.l. (società appaltatrici della gestione del patrimonio dell’istituto) per ottenere la dichiarazione di nullità, o in subordine l’annullamento o la risoluzione per inadempimento, del contratto di locazione stipulato con l’istituto tramite la B.S.M. S.r.l., avente ad oggetto un immobile adibito ad autorimessa sito in (...).
Nelle more del giudizio l’INPDAP intimò sfratto per morosità alla cooperativa conduttrice, che si oppose alla convalida.

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