I criteri che presiedono al calcolo del c.d. Danno Differenziale secondo la Cassazione

La surrogazione dell'INAIL e i criteri che presiedono al calcolo del c.d. danno differenziale secondo la Corte Cassazione civile Ordinanza n. 17407 del 30/08/2016

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I criteri che presiedono al calcolo del c.d. Danno Differenziale secondo la Cassazione

Se e in che misura l'assicurazione trattiene la liquidazione al danneggiato per infortunio nel caso sia interessato l'ente assicurativo nazionale (INAIL) e, vicevesa, può l'INAIL trattenere somme al lavoratore? In quali casi e per quali importi l'assicurazione nazionale può azionare la surroga ex art. 1916 c.c.?

A queste domande ha dato risposta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 17407 del 30/8/2016 la quale, in un certo verso, possiamo affermare  dettare le linee guida del danno differenziale, potendosi leggere, fra la relazione del relatore e la parte motiva vera e propria, un interessante riassunto dell'istituto.

Ripercorriamo soltanto a grandi linee il ragionamento della S.C. lasciando i particolari alla lettura diretta del provvedimento.

Innanzitutto delinea dei principi chiave dell'istituto, e chiarisce che "la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato. Essa ha la funzione di evitare l'arricchimento del responsabile, evitare un interesse dell'assicurato all'avverarsi del sinistro, e mantenere bassi i costi del servizio assicurativo e, di rimbalzo, i premi".

Tuttavia, "se l'assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione".

E per concludere "il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti".

Delineati questi principi fondanti, risulta chiaro pertanto che "il calcolo differenziale andrà dunque effettuato sottraendo dal credito risanatorio civilistico l'importo pagato dall'Inail per la stessa voce", ma con alcune precisazioni per determinati casi. Infatti, per le invalidità permanenti superiori al 16%, l'Inali paga all'assicurato una rendita con la conseguenza che non si avrà un importo già corrisposto - da decurtare - al danneggiato ed il calcolo diviene più complesso.

I coefficienti cambiano, inoltre, con l'aumentare del grado di invalidità, come previsto dall' Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000.

La questione si complica quando si consideri che l'incremento della rendita per danno biologico previsto dall'art. 134, comma 2, lettera (b), del d.lgs 23.2.2000 n. 38 viene considerato un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, e non del danno biologico.

Scrive pertanto la Corte che "... quando ricorrano i presupposti di fatto di cui al D.Lgs. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), l'INAIL liquida all'avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l'INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno.

Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell'INAIL, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario:

(a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o danno morale che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale;

(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015)".

Nel caso di specie tale differenza concettuale non era stata tenuta in considerazione. "Il problema posto dal ricorrente" scrive la S.C. " ... riguarda la possibilità ... che il diritto ... al risarcimento del danno biologico possa essere decurtato in misura pari alla somma pagatale dall'Inail a titolo di indennizzo del pregiudizio (presunto) alla capacità di lavoro, quando un simile danno dal punto di vista civilistico non sussista".

Scrive la Corte: "La risposta è ovviamente "no", per due ragioni:

-) la prima è il divieto posto dall'art. 142 cod. ass., u.c., che sancisce il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio;

-) la seconda è l'interpretazione dell'art. 1916 c.c., recepita dalla Corte costituzionale, con una sentenza additiva e dunque vincolante, secondo cui "è illegittimo l'art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".

Diverso ancora il caso delle spese mediche anticipate dall'INAIL e che costituiscono una ulteriore voce di rivalsa nei confronti del responsabile. E con una arguta sintesi la Corte recita: "Così, dato un danno biologico di 100 e spese mediche per 30 anticipate dall'Inail, il responsabile avrà causato un danno complessivo di 130: delle quali 100 andranno pagate alla vittima, e 30 all'Inail. Resta però fermamente escluso, per quanto detto, che a causa della surrogazione dell'Inali il danno biologico della vittima (100) possa essere ridotto a 70 per tenere conto della surrogazione".

Infine la Corte di Cassazione raccoglie le proprie argomentazioni nei seguenti punti:

La corretta interpretazione da dare al combinato disposto dell'art. 1916 c.c., e art. 142 cod. ass., per contro, è la seguente:

(a) il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima all'Inail, a titolo di danno patrimoniale;

(b) se l'Inail ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l'Istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato;

(c) nell'ipotesi sub (b), il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l'Inail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato; in questa seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all'Inali per effetto di surrogazione.

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Ordinanza n. 17407 del 30/08/2016:

 

Svolgimento del processo

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