Il bilancio di liquidazione va sempre depositato per cancellare la società dal Registro Imprese

Cancellata la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, in considerazione della mancanza del bilancio finale di liquidazione. Trib. Roma, Giudice del Registro delle imprese, del 19/04/2016

Il bilancio di liquidazione va sempre depositato per cancellare la società dal Registro Imprese

Il Giudice del Registro delle Imprese di Roma, con Provvedimento del 19 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, in considerazione della mancanza del bilancio finale di liquidazione.

In concreto la società era stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale nomina di un liquidatore, il quale, impossibilitato a riscuotere dei crediti e a saldare dei debiti della società, per evitare tempi più lunghi e maggiori costi, aveva richiesto la cancellazione della società in mancanza di un bilancio finale e pendente l’esistenza di debiti e crediti.

 

La questione inerente gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese è già tempo oggetto di dibattito giurisprudenziale. La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 12 marzo 2013 ha sostenuto la continuità dei rapporti della società cancellata dal Registro delle Imprese nei confronti dei soci, in proporzione di quanto ricevuto in forza della liquidazione o della quota di capitale sottoscritta e non ancora liberata, se limitatamente responsabili, o dei liquidatori in caso di loro colpa.

La cancellazione dal Registro delle Imprese si sostanzia pertanto in un fenomeno di successorio, tutelando eventuali debitori della società ed evitando che beni ancora di proprietà della società, non ceduti o assegnati, restino res nullius.

Di contro la giurisprudenza dei Giudici del Registro delle Imprese, pur dando atto di detto orientamento della Suprema Corte, che salverebbe i terzi da conseguenze disastrose in seguito ad una irregolare cancellazione dal Registro, hanno sostenuto, per la maggior parte, che vige un potere di controllo formale riguardo detta cancellazione, potendo annullarla anche in casi in cui sembrava non sussistere detto potere.

 

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 2189 del Codice Civile (“Prima di procedere all'iscrizione (nel Registro delle Imprese competente), l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”), 2191 (“Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”), e 2495 (“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”).

 

Dall’analisi di detta normativa, seppur, come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013 e Trib. Bologna, 21 luglio 2014), che - pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro.

Si ritiene pertanto sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge".

Tra i presupposti della cancellazione dal Registro va annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Dalla indefettibilità ex lege della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni quale la mancanza di un bilancio finale di liquidazione e l’esistenza di pendenza attive e passive della società post richiesta di cancellazione, che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario. Oltre a ciò va rilevato, come nel caso in esame da parte del Tribunale di Roma, la liquidazione dell'intero patrimonio sociale era stata in concreto affidata - per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società - ad un soggetto diverso dal liquidatore.

Ciò porta ad affermare con certezza che, in sostanza, l'intero meccanismo di cui all'art. 2495 c.c. viene ad essere mancante.

Dal bilancio presentato dalla società in questione risultava la contemporanea presenza anche di poste debitorie che, non avendo proceduto il liquidatore alla realizzazione dell’attivo, non è stato possibile soddisfare.

Il Tribunale sottolinea che l’attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore, e che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma ‘diretta’ di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell’iter liquidatorio.

 

In conclusione il potere di Giudice del Registro di cui all’articolo 2191 c.c. si estende anche al controllo (sempre considerato di tipo “formale”) della regolarità del bilancio finale di liquidazione, al fine di verificare che non vi siano pendenze della società tali da poter affermare che la stessa non si sia realmente estinta, ovvero che sia stata omessa la liquidazione stessa.

La medesima giurisprudenza si è già espressa in passato sui poteri del Giudice del Registro in merito all’iscrizione della cancellazione della società, ammettendo la c.d. cancellazione della cancellazione in caso di iscrizioni illegittime per contrarietà a norme di ordine pubblico, ad esempio in caso di società che avevano deliberato il trasferimento all’estero senza poi approdare nell’ordinamento di destinazione e neppure ottemperando alle norme circa la fase della liquidazione (si vedano Decisione del Giudice del Registro delle Imprese di Roma del 15 febbraio 2015, e Decisione del Giudice del Registro delle Imprese di Milano del 7 gennaio 2013).

 

Avv. Davide Giovanni Daleffe

 

 

Di seguito il testo della pronuncia:

TRIBUNALE DI ROMA

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, premesso che, con ricorso depositato in data 27 ottobre 2015, la AAA s.n.c. chiedeva al Giudice del registro di Roma di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione relativa alla cessazione della società Beta S.r.l. in liquidazione;

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati