Il CTU che omette di depositare la perizia può integrare il reato di rifiuto di atti di ufficio

Commette reato di rifiuto di atti di ufficio il CTU che non depositi la perizia seppur sollecitato dal magistrato. Prescrizione e momento della consumazione del reato Cassazione penale Sentenza n. 51051/15

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Il CTU che omette di depositare la perizia può integrare il reato di rifiuto di atti di ufficio

Un CTU subiva la condanna per reato di rifiuto, integrato da condotta omissiva, di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1) da parte del Tribunale in quanto, nominato consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di un giudizio civile, diffidato a depositare la relazione integrativa nonchè invitato più volte a comparire personalmente in udienza con successivi provvedimenti non provvedeva ad alcuno dei comportamenti sollecitati.

Il CTU ricorre infine per cassazione la quale, Corte di Cassazione penale, decide con Sentenza n. 51051 del 29/12/2015.

Secondo la Suprema Corte la responsabilità penale del " ... consulente tecnico di ufficio non consegue ... ad un qualsiasi ritardo dell'ausiliare nell'espletamento del suo incarico". E continua affermando: "Il ritardo infatti ... deve risultare connotato dal superamento di ogni tempo di ragionevole tolleranza ed essere rimesso, nella sua determinazione, alla stima del giudice del procedimento in cui l'opera avrebbe dovuto prestarsi".

L'esatta individuazione del momento commissivo della fattispecie rileva, altresì ai fini del calcolo della prescrizione del reato.

Secondo la Corte "il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1) è reato istantaneo ad effetti permanenti" e non, come suggerito dal difensore del ricorrente un reato di pericolo, a consumazione istantanea.

Sarà il magistrato che ha nominato l'ausiliario a determinare quanto sia scaduto il termine massimo ragionevole entro il quale l'incarico doveva essere espletato. Precisamente, quello stesso magistrato potrà ritenere se il ritardo nell'adempimento del consulente tecnico, all'interno del giudizio in cui egli sia stato chiamato a rendere la sua funzione, rientri ancora in quel ragionevole tempo di indugio e quindi non sanzionato penalmente.

La sostituzione del CTU viene indicato come ragionevole momento ultimo, oltre il quale l' "indugio" diventa vera e propria omissione e quindi rifiuto. Afferma, infatti, la Suprema Corte: "Allorchè quindi il consulente d'ufficio, inadempiente ai suoi uffici, venne sostituito dal giudice nel procedimento all'interno del quale egli doveva prestare l'ausilio tecnico richiesto, e quindi alla data del 12.02.2009, è certo che fosse decorso il termine di ragionevole comporto".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione penale Sentenza n. 51051 del 29/12/2015:

 

Svolgimento del processo

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