Il delicato rapporto fiduciario avvocato-cliente e il delitto di truffa
Commette il reato di truffa l’avvocato che induca in errore il cliente mediante la redazione e incasso di una parcella per attività professionali mai svolte. Cassazione penale Sentenza n. 34887/16

Integra il reato di cui all’art. 640 c.p. la condotta di quell’avvocato che, inducendo in errore la propria cliente, mediante la redazione di una parcella in cui vengono indicate attività professionali mai svolte, si procuri l’ingiusto profitto del pagamento di competenze non spettanti, con pari danno per la persona offesa.
Con sentenza n. 34887/2016 del 9 agosto 2016 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un avvocato, il quale si era fatto consegnare dalla propria cliente somme di denaro indicate in parcella a titolo di attività professionali, nello specifico per la presentazione di una denuncia querela presso la Procura della Repubblica e per il successivo ritiro della stessa, risultate mai svolte.
Nel confermare la sentenza di secondo grado, la Sezione Feriale sottolinea la non applicabilità, al caso di specie, del principio di diritto statuito con la sentenza n. 17106/2011 e volto ad escludere la sussistenza del reato di truffa in riferimento alla condotta dell’avvocato che ottenga dal cliente un’anticipazione sugli onorari al momento dell’assunzione del mandato ma non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri al fine di ovviare le richieste di informazioni sull’andamento della controversia per non dover provvedere alla restituzione di quanto percepito in maniera indebita, in quanto la condotta fraudolenta richiesta dalla norma di cui al’art. 640 c.p. non può essere successiva alla ricezione dell’ingiusto profitto.
Come è noto, infatti, il delitto di truffa, tipico reato in contratto, è connotato dalla illiceità del comportamento di uno dei contraenti, tenuto nella fase anteriore alla manifestazione della volontà delle parti o in quella esecutiva.
In sostanza, l’artificio, dovendosi per esso intendere la simulazione o la dissimulazione della realtà esterna atta ad indurre in errore la persona offesa per effetto della percezione di una falsa apparenza, o il raggiro, consistente in qualsiasi attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, devono intervenire nella formazione della volontà contrattuale, inducendo la controparte, sulla base di un nesso di causalità, alla prestazione del consenso, oppure nella fase esecutiva del negozio, con conseguente produzione dell’evento della fattispecie delittuosa, rappresentato dall’ingiusto profitto e dal contestuale danno.
L’avvocato che, conformemente all’art. 29 Codice Deontologico Forense, domandi al momento del conferimento dell’incarico la corresponsione di anticipi e di acconti sul compenso, ma che, successivamente, violi il dovere di informazione sancito dall’art. 27 dello stesso codice, consistente nell’informare, a seguito di richiesta, il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato, commette certamente un illecito disciplinare, ma non può essere ritenuto penalmente responsabile del reato ex art. 640 c.p., trattandosi di condotta truffaldina intervenuta successivamente alla ricezione dell’ingiusto profitto.
Nel caso oggetto della sentenza che si commenta, invece, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente la fattispecie delittuosa della truffa, avendo l’imputato indotto in errore la cliente attraverso la redazione di una parcella in cui erano state indicate attività professionali non svolte, essendo risultato che il professionista non aveva mai depositato in Procura la querela e, conseguentemente, non avrebbe neanche potuto ritirarla, procurandosi l’ingiusto profitto del pagamento di competenze non spettanti e cagionando un danno alla persona offesa.
Nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio della Sezione Feriale, infatti, la condotta truffaldina dell’avvocato era intervenuta in epoca antecedente alla ricezione dell’ingiusto profitto, diversamente, dunque, dall’ipotesi di un acconto richiesto al momento dell’assunzione di un incarico professionale successivamente non svolto.
La sentenza ha escluso, inoltre, l’applicabilità al caso di specie della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., inserita, come è noto, nel corpus codicistico per effetto per effetto del D.lgs. 28/2015, al fine di assicurare una proporzione tra il disvalore del fatto e la risposta sanzionatoria, espungendo dall’area della punibilità i fatti storici che appaiano immeritevoli di sanzione.
La Corte di Cassazione, stante il rilevato tasso di partecipazione psicologica e soggettiva dell’imputato e il contesto nel quale la sua condotta si era svolta, rappresentato dal delicato rapporto fiduciario avvocato-cliente, ha ritenuto non integrati i presupposti per l’applicazione di tale causa di non punibilità.
L’azione dell’imputato, infatti, si connotava per gravità e per palese carica di offensività penale, in quanto consumata nell’esercizio della professione forense ai danni di un soggetto che aveva chiesto aiuto legale ad un professionista del settore, dunque ledendone l’affidamento e le sue aspettative
di Tiziana Caboni
Avvocato del Foro di Cagliari
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 34887 del 16/08/2016:
Svolgimento del processo
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