Il Giudice ordina alle parti in causa di esperire una Consulenza tecnica in Mediazione
Una Consulenza Tecnica in Mediazione (C.T.M.) può essere ordinata dal Giudice. L'esempio del Tribunale di Roma, ordinanza 4 aprile 2016

Nel singolare caso di specie il Giudice Istruttore (Trib. di Roma) dopo aver rilevato che sovente le Compagnie di Assicurazione non aderiscono ai tentativi di mediazione promossi dai danneggiati e facendo presente quanto sia oberato il Tribunale (" ... gravosi ruoli dei giudici ... ") per cause del genere, e fatto presente, infine, che la mancata partecipazione alla mediazione "è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III°", delega, nella sostanza il mediatore ad effettuare la CTU.
Il ragionamento del magistrato non fa una piega e coglie anche l'occasione per evidenziare l'agevolazione fiscale del procedimento di mediazione. Se la grande maggioranza delle cause di risarcimento danno da sinistro stradale si risolve dopo l'espletamento di una CTU perché non svolgere l'incombente in sede di mediazione, con tutti i vantaggi che ne derivano?
Nasce quindi la Consulenza Tecnica in Mediazione (C.T.M.) delegata dal Giudice con indicazione specifica ed analitica anche del quesito da sottoporre al CTM in sede di mediazione.
Nel nostro caso, infatti, il magistrato "invita" le parti ad esperire la Consulenza Tecnica di Mediazione affinché il CTM riferisca:
" a) dei danni (come riferiti, essendo stata l’auto riparata);
b) della compatibilità dei danni lamentati a carico dell’autovettura con la dinamica e gli effetti del sinistro come esposti dall’appellante (nonché come descritti nel modulo di contestazione amichevole di incidente firmato da entrambi i conducenti) e come risultante dalla fattura in atti dell’appellante stesso; nonché
c) della pertinenza e corrispondenza ai danni lamentati dal sinistro di tutte le riparazioni indicate nella fattura del 9.12.2010;
d) dell’ammontare dei costi necessari per le riparazioni in relazione a quelli esposti nella fattura suddetta (vale a dire congruità della spesa)".
Di seguito il testo di
Tribunale di Roma, ordinanza 4 aprile 2016:
TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti 1, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Con alcune premesse.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’ esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Anche in considerazione del fatto che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un eventuale risultato (che la parte reputi per sé) soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire.
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