Il Giudice può ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti

E' legittimo chiudere la fase istruttoria senza sentire tutti i testimoni indicati dalla difesa? Per il processo civile risponde la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 11810/16

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Il Giudice può ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti

Dopo avere sentito alcuni testimoni in un contenzioso riguardante rapporti di locazione ad uso non abitativo, il Giudice del primo grado decide di chiudere la fase istruttoria senza tuttavia sentire tutti i testi indicati dalla parte, e mandando la causa in decisione, nonostante l'istanza del difensore affinché fossero sentiti tutti o comunque ulteriori testimoni. Istanza rinnovata anche in fase di appello.

La causa viene impugnata per cassazione e sul caso decide la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 11810 del 09 giugno 2016.

Secondo il ricorrente la decisione del giudice di primo grado (e quello di appello) con la quale era stata respinta la richiesta di sentire i restanti testimoni indicati, testimoni regolamente indicati nella memoria istruttoria e regolarmente citati nei termini avrebbe violato le norme di cui agli artt. 245 e 209 c.p.c. e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte del merito si sarebbe limitata ad affermare che l'istruttoria era completa ed esaustiva, mentre ciò non risultava affatto in relazione alle ragioni avanzate da essa C..

Secondo la Corte di Cassazione tali lamentele sono infondate e chiarisce affermando;

"La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato (ciò potendosi anche desumere per implicito dal complesso della motivazione), si sottrae al sindacato di legittimità - superflua l'ulteriore assunzione della prova (tra le altre, Cass., 22 aprile 2009, n. 9551; Cass., 10 giugno 2009, n. 13375)".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 11810 del 09/06/2016:


Ritenuto in Fatto

1. - Con sentenza del maggio 2011, il Tribunale di Genova accolse la domanda proposta da P.M. contro C.M.R., condannando la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di Euro 81.000,00, oltre accessori, a titolo di canoni per l'utilizzo dei locali e dei servizi dello studio medico di proprietà della stessa P. dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 2003, respingendo, altresì, le domande riconvenzionali avanzate dalla C. per ottenere il pagamento del giusto compenso per l'opera prestata e il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale o ex art. 2043 c.c. e del danno morale/esistenziale.

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