Il legale risponde dei danni per la procura alle liti non valida

Per il ricorso in Cassazione la procura alle liti deve essere rilasciata successivamente alla sentenza impugnata. Il legale paga le spese di lite per la procura non valida. Cassazione Sent. n. 575/16

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Il legale risponde dei danni per la procura alle liti non valida

Raccolto il mandato per il giudizio d'appello il quale mandato, con classica formula di stile, prevedeva l'affidamento dell'incarico in ogni stato e grado del giudizio, il difensore a seguito dell'emissione della sentenza d'appello negativa proponeva ricorso per cassazione senza il rilascio di nuova e specifica procura alle liti.

Sul caso interviene la Sentenza n. 575 del 15/01/2016 della Corte di Cassazione civile la quale, in primo luogo conferma il proprio indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessità di avere, da parte del legale difensore, una specifica procura speciale per il ricorso per cassazione.

Afferma, infatti la S.C. "la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E', pertanto, inidonea allo scopo e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi de giudizio".

Il ragionamento della Suprema Corte va oltre e motiva circa la posizione nella quale viene a trovarsi il difensore privo di mandato, in particolare in relazione al pagamento delle spese del grado di giudizio.

La Corte di Cassazione, infatti, al punto 5 delle motivazioni afferma: "Le spese vanno poste a carico dei difensori che hanno agito in difetto di procura". E continua affermando: " ... nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi ... l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio".

 

Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 575 del 15/01/2016:

 

Svolgimento del processo

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