Il mancato pagamento del compenso professionale non fa maturare il diritto alla rivalutazione
La prescrizione del diritto al compenso professionale decorre dalla data di cessazione/revoca dell'incarico. Niente rivalutazione monetaria per il credito del professionista. Cassazione Sentenza n. 4951/16

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4951 del 14 marzo 2016 si sofferma su un caso di compenso professionale la cui richiesta di pagamento (con decreto ingiuntivo) aveva visto sollevare da parte del cliente del professionista (nella opposizione al decreto ingiuntivo) l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2957 codice civile.
Assumeva, infatti, l'opponente che l'ultima prestazione di lavoro era stata effettuata nel 2001 ed era stata saldata mentre la revoca dell'incarico era avvenuta nell'anno 2007, ben oltre i 3 anni previsti per la prescrizione presuntiva. Secondo il professionista, invece, era ancora in corso un incarico legato ai precedenti incarichi da una identità di prestazioni richieste e che riguardavano un insieme di immobili del committente.
Per comodità riportiamo l'art. 2975 c.c.
Art. 2957 cod. civ.
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione
Nel caso di specie il professionista non era un legale bensì un ingegnere. Si poneva il problema della applicabilità del secondo comma dell'articolo su citato.
La Corte di Cassazione conferma l'impostazione del Tribunale secondo il quale " in tema di prestazione d'opera, il contratto deve considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta e che pertanto il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non già da ogni singola prestazione, sicchè, essendo venuto a cessare l'incarico nel 2007, data dell'ultima prestazione, la prescrizione aveva iniziato decorrere da quel momento e dunque non era maturata".
E ancora " le attività professionali erano tutte riconducibili ad un unico originario contratto d'opera (incarico), essendo quest'ultimo il vero elemento cementificatore delle prestazioni, sì da farle divenire una entità unitaria che, seppur divisibile in diversi momenti, resta suscettibile di essere considerata globalmente ai fini della prescrizione".
La Corte si sofferma anche su un'altra questione interessante, vale a dire la posibilità di chiedere la rivalutazione monetaria sulla somma richiesta dal professionista (e per tutto il periodo di mancato pagamento). Il giudice di merito, infatti, aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sul presupposto che trattavasi di credito di lavoro.
Tuttavia la Corte di Cassazione conferma che il credito del professionista spettante per l'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 c.c. è di valuta e non di valore. Con la conseguenza che poteva essere richiesto non tanto il danno da perdita del valore del danaro secondo il fenomeno inflattivo in modo automatico e agganciato agli indici ISTAT bensì attraverso il riferimento alla possibilità (che non necessita di dimostrazione) di aver avuto un vantaggio economico dall'avere detenuto il danaro per tutto il periodo del mancato pagamento.
Il riferimento della S.C. è alla famosa sentenza SS.UU. n. 19499 del 16/07/2008, la quale ha stabilito che "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta". Salva, naturalmente, la prova specifica (e quindi non presuntiva) di un maggior danno.
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 4951 del 14/03/2016:
Svolgimento del processo
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