Il reato di Rifiuto di Atti d'Ufficio per il CTU che non depositi la perizia
Quattro mesi di reclusione per il reato di rifiuto di atti d'ufficio al Consulente Tecnico d'Ufficio che non deposita la perizia. Corte di Cassazione penale Sentenza n. 26589 del 27/06/2016

Non è la prima volta che il Consulente Tecnico d'Ufficio negligente è chiamato a rispondere del mancato deposito della perizia conclusiva dell'indagine affidatagli e le ripetute sentenze sul punto fanno pensare ad una sempre più attenta gestione dei tempi della giustizia e alla volontà di responsabilizzare anche gli ausiliari del magistrato all'adempimento dei propri doveri di pubblico ufficiale.
Avevamo dato atto di recente altro provvedimento della S.C. nella medesima materia in questo articolo: "Il CTU che omette di depositare la perizia può integrare il reato di rifiuto di atti di ufficio", interessante per l'esame del tema della prescrizione in relazione al momento consumativo del reato.
Nel caso ora in commento, la Corte di Cassazione penale era stata chiamata ad esaminare una sentenza di Appello nella quale un CTU era stato condannato a rispondere del reato previsto dall'art. 328 C.P. con la pena della reclusione a 4 mesi, seppur con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione si esprime con Sentenza n. 26589 del 27 giugno 2016 e conferma l'impostazione della Corte d'Appello.
Può commettere, pertanto, il reato di Rifiuto di atti d'ufficio il CTU che manchi di depositare quanto richiesto. Per completezza richiamiamo l'articolo 328 c.p.:
ART. 328 C.P. - Rifiuto di Atti d'Ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa
Certo deve trattarsi di una negligenza grave e ripetuta nel tempo, con mancate risposte al Magistrato che sollecita o gratuite richieste di proroga ingiustificate con altrettanto ingiustificate perdite di tempo (si legge in sentenza " ... l'imputato, dopo ben un anno e mesi sette dal conferimento dell'incarico, non aveva provveduto neppure a comunicare ai consulenti tecnici di parte la data di inizio delle operazioni peritali ... ").
Tuttavia il segnale è chiaro: il CTU non deve prendere l'incarico alla leggera e capire che dall'accettazione dell'incarico diventa un Pubblico Ufficiale con ogni onere conseguente. Il CTU del caso di specie se la cava con la purtroppo usuale "prescrizione del reato".
-------------------------
Di seguito il testo di
Corte Cassazione penale Sentenza n. 26589 del 27/06/2016:
Svolgimento del processo
1. D.N.G. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Siracusa per rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p. per non aver consegnato nel termine assegnato la relazione di consulenza tecnica affidatagli dal Giudice civile.
2. Il Tribunale di Siracusa con sentenza emessa in data 22 marzo 2010 ad esito di giudizio dibattimentale ordinario ha condannato l'imputato per il reato contravvenzionale di cui alla L. 4 giugno 1985, n. 281, art. 25, recante modifica all'art. 64 c.p.p., così riqualificato il fatto contestato.
3. Investita del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, le Sezione terza di questa Corte con sentenza n. 2035 del 12 luglio 2012 ha annullato la sentenza del Tribunale di Siracusa con rinvio alla Corte di appello di Catania, osservando che la impugnata sentenza "apoditticamente ravvisa nella condotta dell'imputato una grave negligenza, senza spiegare in che cosa essa sarebbe consistita e senza considerare che neppure l'imputato aveva addotto, a sua discolpa, elementi per ipotizzare una ipotesi colposa".
4. La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 8 aprile 2014, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 328 c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
5. Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione.
In particolare, secondo l'assunto del ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel suddetto vizio, in quanto, da un lato, avrebbe ritenuto il volontario e consapevole ritardo nonostante il dedotto deposito di un cd contenente i dati catalogati e nonostante il dedotto ritardo nella ricezione della documentazione bancaria; dall'altro, non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni da lui addotte davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in sede di udienza 3 luglio 2008 (e precisamente del fatto che lui per mero errore aveva annotato l'udienza del 18 giugno 2007 a settembre 2007, nonchè del fatto che lui non ha ricevuto alcuna revoca dell'incarico, ma che, nel luglio 2007, su richiesta del Presidente del proprio Ordine professionale, ha scritto una lettera).
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!