In Gazzetta Ufficiale il nuovo reato di "depistaggio" e "frode processuale"

In Gazzetta Ufficiale il nuovo reato di "depistaggio" e "frode processuale". Il testo della Legge 11 luglio 2016, n. 133

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In Gazzetta Ufficiale il nuovo reato di "depistaggio" e "frode processuale"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2016 la Legge dell'11 luglio 2016, n. 133 recante titolo "Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio". Si tratta di una specifica fattispecie delittuosa voluta, dopo i casi che hanno interessato le grandi inchieste per stragi del passato, al fine di punire chi nasconde prove o crea false prove al fine di condurre l'indagine lontana dalla verità.

Si tratto di reato commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 1 sostituisce l'art. 375 del codice penale per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni:

    a) mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
    b) affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico, vale a dire che l'azione deve essere coscientemente finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

Aggravanti: il nuovo reato è aggravato, con pena in aumento da un terzo alla metà, quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento; si applica invece la pena da 6 a 12 anni quando il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati; associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p..

Aggravanti ulteriori per la frode processuale: l'articolo 1, comma 2, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimento - al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

L'articolo 1, comma 3, inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio. In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.

Diminuzioni di pena: la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.

Prescrizione: l'articolo 1 comma 4 prevede termini di prescrizione raddoppiati per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato.

La nuova normativa entra in vigore in data 2 agosto 2016.

 

Di seguito il testo della
Legge 11 luglio 2016, n. 133:

LEGGE 11 luglio 2016, n. 133
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge;

Art. 1
1. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente;

«Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale;
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Dopo l'articolo 383 del codice penale e' inserito il seguente;
«Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».

Art. 2
1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis e' aggiunto il seguente;

«Art. 384-ter (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

Art. 3
1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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