In G.U. il Regolamento per i registri di Stato Civile per le Unioni Civili
In Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli uffici di Stato Civile per la celebrazione delle Unioni Civili. D.P.C.M. 23/07/2016 n. 144

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2016 il D.P.C.M. titolato "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76".
Si tratta della regolamentazione della celebrazione, se così si può dire, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il Regolamento prevede che i due maggiorenni dello stesso sesso si rechino innanzi all'ufficiale di stato civile al quale devono rendere la dichiarazione di voler unirsi civilmente avendo i requisiti previsti dalla legge.
Verrà fissata, a quel punto, la data della celebrazione vera e propria. Nelle more l'ufficiale di stato civile dovrà eseguire una istruttoria autonoma sulla presenza di incompatibilità.
Nella data prefissata, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove e' stata presentata la richiesta, le "parti" (vegono definite "parti") rendono personalmente e congiuntamente e alla presenza di due testimoni la dichiarazione di voler costituire un'unione civile. Della dichiarazione si redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.
Viene determinata l'adozione di un eventuale cognome comune.
Anche lo scioglimento dell'unione civile viene regolamentato dal DPCM sotto riportato.
Il Regolamento entra in vigore in data 29 luglio 2016, tuttavia all'art 9 secondo0 comma si legge che "Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ... adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Di seguito il testo di
D.P.C.M. 23/07/2016 n. 144:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 luglio 2016, n. 144
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