Sull'intervento tardivo senza titolo nell'esecuzione forzata: rimedi secondo Corte Cass. 774/16

Esecuzione Forzata: modalità di attivazione di un valido intervento (ex art. 499 cpc) da parte di creditore senza titolo, ma avente un pegno sul bene, in una sentenza della Corte di Cassazione (n. 774/16)

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Sull'intervento tardivo senza titolo nell'esecuzione forzata: rimedi secondo Corte Cass. 774/16

Sulle esatte modalità di deposito e delle successive formalità che il creditore interveniente senza titolo in una esecuzione forzata deve osservare interviene una recente sentenza della Corte di Cassazione civile (Sentenza n. 774 del 19/01/2016)  la quale ha il pregio di riassumere i tratti salienti dell'istituto regolato dall'art. 499 del codice di procedura civile.

Per il creditore non titolato, infatti, ora è prevista l'apertura di un subprocedimento sommario attraverso il quale il credito si da per titolato in caso di mancata reazione del debitore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 499 cpc.

Per maggiore comodità di lettura riportiamo l'art. 499 cpc:

Art. 499.
Intervento

1. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
2. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilionel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
3. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
4. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
5. Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.
6. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche' essi possano munirsi del titolo esecutivo.

Nel caso affrontato dalla S.C. il terzo intervenuto era carente di titolo (non potendosi considerare titolo esecutivo la certificazione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50) ed era intervenuto dopo l'udienza in cui era stata disposta la vendita.

In ogni caso, lo stesso terzo intevenuto, non aveva attivato il subprocedimento di ricognizione del credito regolato dai commi quinto e sesto dell'articolo 499 cpc, subprocedimento cui doveva "necessariamente" sottoporsi ogni creditore intervenuto senza titolo, privilegiato o chirografario, ai fini della distribuzione o anche soltanto del mero accantonamento.

Il terzo interveniente era, da sottolineare, titolare del diritto di pegno sui beni oggetto dell'espropriazione

Secondo il Tribunale del merito, il detto creditore intervenuto non aveva diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata nè di fruire dell'accantonamento di somme.

La Corte di Cassazione, nell'affrontare il caso, ripercorre le novità apportate dalle modifiche dell'anno 2005 all'art. 499 cpc a partire dalla ratio legislativa. Se da un lato la volontà era quella di disegnare " ... un modello di procedimento esecutivo definito "a porte chiuse", caratterizzato cioè da una significativa limitazione della possibilità del concorso di altri creditori ... " , in particolare permettendolo ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, dall'altro lato creava un meccanismo di riconoscimento facilitato del titolo esecutivo mediante un sub-procedimento interno alla procedura esecutiva.

Questo subprocedimento, afferma la S.C. "... di verifica dei crediti degli interventori analiticamente regolato nell'art. 499 c.p.c., una sorta di parentesi incidentale e parallela all'ordinario corso della procedura, nel quale l'accertamento del credito si compie in maniera semplificata, sottratta ad ogni apprezzamento di natura discrezionale del giudice dell'esecuzione, giacchè esclusivamente condizionata dal contegno serbato dal debitore esecutato".

Il discrimen temporale, continua la Corte, tra interventi tempestivi e tardivi viene regolato, nelle varie procedure esecutive, nel seguente modo:

1 - nell'espropriazione mobiliare, giusta l'art. 525 c.p.c., "non oltre fa prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione" (ovvero, nella c.d. piccola espropriazione mobiliare, non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita: art. 525, comma 3);

2 - nell'espropriazione presso terzi, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (art. 551 c.p.c., comma 2);

3 - nell'espropriazione immobiliare, a mente dell'art. 564 c.p.c., comma 1, "non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita".

A fronte di tale diversificazione l'art. 499 c.p.c. va riletto e reinterpretato in modo armonico, tenuto conto che la regolamentazione dell'intervento nelle singole procedure esecutive non opera alcuna differenziazione tra le categorie dei creditori titolati e non titolati.

Afferma la S.C., infatti: "Il deposito del ricorso oltre il termine fissato comporta infatti la postergazione in sede distributiva dell'interventore tardivo (con riguardo, peraltro, ai soli creditori chirografari, per avere comunque il legislatore garantito la soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da causa legittima di prelazione riconosciuta dal diritto sostanziale) e non incide sull'ammissibilità stessa dell'intervento, per la quale i codice stabilisce una soglia molto più spostata in avanti e correlata, in definitiva, al momento terminale della procedura". E continua: "Appare allora di tutta evidenza come ascrivere all'inosservanza del termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 499 c.p.c., comma 2, efficacia preclusiva degli interventi non titolati avrebbe richiesto una formulazione ben più netta e soprattutto inequivoca o comunque priva di un tale integrale rinvio alla lasciata intatta disciplina delle singole espropriazioni, specie in ordine alla gravissima sanzione della inammissibilità".

I termini previsti per il deposito del ricorso di intervento dall'art. 499 cpc devo essere letti, pertanto, solamente in relazione alla possibilità di accedere al sub-procedimento di costruzione - seppur presuntiva - del titolo prevista dagli ultimi commi dello stesso art. 499. E questo sub-procedimento, in caso di riconoscimento (anche tacito, a seguito di mancato disconoscimento) da parte del debitore, porta all'ammissione diretta del creditore istante alla seconda fase, cioè quella di distribuzione del ricavato.

Quindi, a rigor di logica, il NON tempestivo intervento ai sensi dell'art. 499 cpc avrà come conseguenza unica quella di impedire l'accesso al sub-procedimento di cui al comma 6 dell'art. 499.

E, afferma la Corte di Cassazione: "Pertanto, se il creditore, con la sua scelta volontaria, preclude per i tempi di dispiegamento dei suo proprio intervento al debitore la possibilità di disconoscere idoneamente il credito non titolato, allora sopporterà coerentemente le conseguenze e dovrà, sempre ove sia in possesso degli speciali requisiti di cui all'art. 499 c.p.c., farsi carico degli ulteriori oneri previsti per il caso in cui il debitore abbia potuto avvalersi della facoltà di disconoscimento: cioè l'istanza di accantonamento e soprattutto l'avvio immediato dell'azione per munirsi di titolo". Onere di attivazione da farsi entro i trenta giorni dalla data stessa dell'intervento tardivo.

Per concludere la Suprema Corte pronuncia il seguente principio di diritto:

"l'intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dall'art. 499 c.p.c., comma 1, il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati del medesimo art. 499 c.p.c., comma 2 (e quindi dopo che sia stata tenuta l'udienza di autorizzazione alla vendita prevista, per l'espropriazione presso terzi, dagli artt. 530 e 551 c.p.c.), preclude l'attivazione del subprocedimento di verificazione previsto da quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l'intervento, prevalendo la disciplina dell'art. 551 (o, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e quelle immobiliari, rispettivamente quella degli artt. 528 o 566) c.p.c.: con la conseguenza che, per conseguire il diritto quanto meno all'accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni dall'equipollente dell'udienza in cui avviene il mancato riconoscimento e quindi dalla data stessa dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato".


Di seguito il testo di Corte di Cassazione civile Sentenza n. 774 del 19/01/2016:

 

Svolgimento del processo

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