Quando la Commissione di Massimo Scoperto va ricompresa nel calcolo del tasso di usura
Anatocismo e usura: nulla la clausola che prevede la semplice restituzione al correntista di quanto chiesto in eccedenza. Quando la CMS va tenuta in considerazione nel calcolo. Cassazione civile Sentenza n. 12965/16

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 12965 del 22 giugno 2016 entra nel merito del calcolo del tasso di usura e compie considerazioni in ordine all'inclusione della Commissione di Massimo Scoperto nel calcolo del tasso soglia. Ne esce un utile riepilogo del succedersi delle norme e direttive di Banca d'Italia che hanno regolato la Commissione di Massimo Scoperto e conclude con un non scontato principio di diritto.
Interessante l'iniziale premessa del caso in questione sulla valenza di una clausola contrattuale - prevista nei moduli della banca - che regolava le conseguenze nel caso in cui l'applicazione concreta del contratto avesse portato a superare il tasso soglia di usura. Secondo il contratto, l'unica conseguenza sarebbe stata quella dell'onere della banca della restituzione al correntista di quanto pagato in eccesso, ferma e valida la rimanente parte del contratto. Interessante il tentativo di regolamentare per contratto gli effetti di un illecito penale!
La Suprema Corte, sulla predetta clausola afferma: "Non può invece instaurarsi alcuna differenza tipologica fra un contratto che preveda o anche solo consenta il superamento del tasso usurario ed un altro che, in astratto, ne ipotizzi la riconduzione al limite legale, ma già in concreto ometta di restituire una sua costante sensitività al predetto principio: appare così del tutto errata la pretesa controprova invocata dalla banca, rispetto alla diversità di fattispecie regolata da Cass. 21080/2010, come se davvero lo spostamento sul diritto di restituzione, e il conseguente rinvio alla legittimazione attiva in capo al correntista, potessero far mutare di segno al contratto".
E conclude la Corte di Cassazione affermando che "è nulla, per contrarierà a norme imperative, la clausola ivi contenuta che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista".
Altra rilevante questione affrontata riguarda la rilevabilità in giudizio del tasso di usura: Secondo la Corte, confermando il proprio orientamento, "la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonchè formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (Cass. 350/2013) ovvero appartenere ad una domanda di nullità parziale (Cass. 2910/2016), rilevabile d'ufficio anche per l'esorbitanza dai limiti legali della commissione di massimo scoperto".
Quanto alla Commissione di Massimo Scoperto, la Corte, come abbiamo inizialmente riferito, compie un interessante e riepilogativo excursus storico dell'istituto, nei continui adattamenti subiti ad opera del legislatore, della Banca d'Italia e della giurisprudenza della Suprema Corte. Excursus per il quale si rimanda alla lettura della sentenza.
Nel corso del tempo, alla domanda se la c.d. Commissione di Massimo Scoperto vada inserita o meno nel calcolo del tasso di usura, la risposta si è spostata varie volte, talvolta verso il si e talvolta verso il no, e la stessa giurisprudenza ha tentennato nell'interpretazione dell'art. 644 c.p. e, precisamente, nell'estensione del concetto di spese previste nel comma 4 dell'articolo 644 c.p. il quale prescrive che: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
La soluzione offerta dalla sentenza in commento indica una modifica di paradigma dovuta dal'entrata in vigore delle norme introdotte dal D.L. 185/2008 che non introduce, tuttavia, secondo la Corte, norma interpretativa bensì innovativa. Si applica, in sostanza, per il futuro e non per il passato.
La Corte evidenzia a più riprese la necessità di analizzare ciò che può essere denominato Commissione di Massimo Scoperto cercandone la ratio economico-contrattuale al fine di comprenderne il reale contenuto. Afferma la Corte: "Ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d'Italia non realizza pertanto di per sè un fattore rilevante al fine del superamento del tasso-soglia usurario, trattandosi di elemento diverso - nella fattispecie storica e perciò - non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo; pertanto l'eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all'interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso-soglia per aver questo così oltrepassato lo spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS bensì come remunerazione sostanzialmente coincidente con l'interesse".
Conclusivamente, ed in accoglimento del terzo motivo, va enunciato il principio, cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, per cui,
"ribadito che l'art. 1815 c.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, compresa l'apertura di credito in conto corrente e che è nulla, per contrarierà a norme imperative, la clausola ivi contenuta che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, a sua volta la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM;
ne consegue che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, introdotto con la L. di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'art. 644 c.p., comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone ai fini qui di interesse - che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario, come sopra specificato".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 12965 del 22/06/2016:
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!